Imposte

Gioco d’anticipo sulle lettere d’intento

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di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Gli esportatori abituali si apprestano a effettuare i primi controlli sul plafond in modo da inviare le dichiarazioni d’intento entro fine anno e ottenere così la detassazione già sugli acquisti effettuati nei primi giorni del nuovo periodo d’imposta. (GUARDA LA TABELLA)

L’articolo 1, comma 2, del decreto legge 746/1983 stabilisce che la dichiarazione d'intento va progressivamente numerata dal dichiarante e dal fornitore, annotata entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro tenuto a norma dell’articolo 39 del Dpr 633/1972 (o in apposita sezione del registro vendite o corrispettivi) e conservata a norma dello stesso articolo. Inoltre, nelle fatture emesse vanno indicati gli estremi delle dichiarazioni. La norma non individua il momento a partire dal quale è possibile emettere il documento e procedere ai relativi adempimenti, né tanto meno il criterio da utilizzare nell'attribuzione della numerazione progressiva. Dal punto di vista delle tempistiche è previsto solo che la lettera d’intento preceda l'acquisto detassato.

Da qui la possibilità di emettere (e consegnare) le lettere d'intento già alla fine del 2017, a valere sulle operazioni poste in essere dal 2018. Se è vero che il calcolo del plafond, in generale, può essere eseguito solo alla data del 31 dicembre, non può tuttavia escludersi che l'operatore, già nel corso di detto mese, sia in possesso di elementi tali da dargli la certezza di aver raggiunto lo status di esportatore abituale e altresì di determinare l'entità minima di plafond disponibile.

In tal senso si era espresso anche il ministero delle Finanze con la risoluzione 355803/1985, precisando che il modello di dichiarazione di intento, conteneva - così come contiene tutt’ora -anche lo spazio (in alto a destra) ove indicare l’anno al quale essa si riferisce. Analoga informazione è peraltro contenuta nella sezione “dichiarazione”.

Tale impostazione si desume anche dalle istruzioni ministeriali, in base alle quali in entrambi i campi va indicato “l'anno di riferimento”, ed è confermata dalle dogane (circolare 8/D/2003, paragrafo 7.2). I medesimi criteri valgono per i fornitori che ricevono le lettere: numerazione progressiva per anno di riferimento, indipendentemente da quello di ricezione e annotazione.

Il modello da utilizzare è quello previsto con il provvedimento del 2 dicembre 2016, attraverso il quale è possibile chiedere la detassazione della singola operazione (campo 1) piuttosto che per una pluralità di operazioni fino a concorrenza di un determinato importo (campo 2). A parere di chi scrive, non è necessario procedere a un'esatta ripartizione del plafond disponibile fra i vari destinatari in relazione all'ammontare dei presunti acquisti presso il singolo fornitore. Infatti, come osservato anche dalle Entrate (risoluzione n. 38/E/2015), seppur con riferimento alle dichiarazioni d’intento presentate in dogana, nella lettera si indica la quota parte del plafond Iva che si ritiene di impegnare all'importazione nel periodo di riferimento, rimanendo fermo che, in ogni caso, il plafond si intende consumato solo con l'effettuazione dell'acquisto.

In questi casi bisognerà fare attenzione e revocare al fornitore (meglio con comunicazione avente data certa) le lettere d’intento al raggiungimento dell'importo disponibile, dettagliando anche la data d'effetto della revoca o l'importo a partire dal quale la lettera perde efficacia.

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