Imposte

Gruppo Iva, dispensa solo per le operazioni esenti

Necessaria la rettifica per la società che passa dal regime di detrazione integrale alla dispensa degli adempimenti

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di Alessandro Germani

Il gruppo Iva è tenuto ad effettuare la rettifica della detrazione dei servizi non ancora utilizzati e dei beni ammortizzabili in relazione a una società Beta che prima dell’ingresso beneficiava della detrazione integrale e a seguito dell’opzione confluisce nella dispensa degli adempimenti. È questa la risposta a interpello numero 612 del 21 dicembre.

Nell’ambito di un gruppo Iva si è optato per la separazione di alcune attività (articolo 36 del Dpr 633/72) e per la dispensa degli adempimenti per le operazioni esenti (articolo 36-bis del Dpr 633/72) che costituiscono l’attività principale, senza possibilità di detrazione dell’Iva.

La società Beta che prima detraeva l’Iva integralmente e che ora confluisce nella dispensa da adempimenti non detrarrà più l’Iva. Ricordiamo che la dispensa consente di non fatturare e registrare le operazioni esenti, a fronte del fatto che l’Iva in ogni caso non si detrae affatto.

Mentre la rettifica della detrazione (articolo 19-bis2 del Dpr 633/72) impone di riversare l’Iva in precedenza detratta nei casi in cui in generale si passi da un regime di detrazione totale ad uno parziale o nullo. La problematica è relativa ai servizi non ancora utilizzati e ai beni ammortizzabili.

L’Agenzia ricorda che la dispensa da adempimenti riguarda le sole operazioni esenti (non quelle imponibili), fermo restando l’obbligo di emissione della fattura in caso di richiesta del cliente. Ciò implica all’interno del gruppo Iva l’indetraibilità dell’Iva sugli acquisti di beni e servizi nell’ambito delle attività assoggettate a dispensa. La rettifica alla detrazione ex articolo 19-bis2 riguarda tre casi:

•operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata (commi 1 e 2)

•mutamenti nella misura della detrazione ad esempio per passaggio da un regime di esenzione a uno di imponibilità o separazione di attività (comma 3)

•variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti (comma 4).

La costituzione del gruppo Iva ai fini della rettifica è assimilabile alla fusione (circolare 19/E/18). Secondo le Entrate il caso di specie non rientra nel comma 4, laddove vi è una copresenza di attività imponibili ed esenti che comportano una revisione della detrazione per modifiche del pro rata. Piuttosto si assiste ad un mutamento nel regime della detrazione di cui al comma 3 per via del passaggio da un regime di detrazione integrale dell’imposta ad un regime di indetraibilità assoluta. Il che comporta la rettifica per i beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, se non sono trascorsi 4 anni da quello dell’entrata in funzione.

Ciò in coerenza con quanto chiarito in relazione alla separazione di attività e alla dispensa in fase d’innesto del gruppo Iva. Per i servizi non ancora utilizzati ciò vale a condizione che non siano stati oggetto di prima utilizzazione da parte delle società partecipanti che li hanno acquistati prima della costituzione del gruppo Iva (circolare 19/E/18). La rettifica va dunque operata per tali servizi e per i beni ammortizzabili.

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