I buoni regalati ai nuovi clienti sono premi e non spese di rappresentanza
Incentivi ai clienti
Si ritiene che i buoni omaggiati ai nuovi clienti non possano rientrare tra le spese di rappresentanza in quanto queste devono connotarsi, tra l'altro, al requisito della gratuità (si veda, al riguardo, quanto previsto dal Dm 19 novembre 2008). Nel caso del lettore, questo requisito manca in quanto il buono viene concesso solo a coloro che sottoscrivono il primo abbonamento. Pertanto, le spese indicate dovrebbero rientrare tra quelle per operazioni a premio, o per quelle iniziative, aventi fini anche in parte commerciali, dirette a favorire, attraverso la promessa di premi, la vendita di prodotti o servizi. Per la specifica regolamentazione si veda la pagina web del MISE https://www.mise.gov.it/index.php/it/?option=com_content&view=article&id=2013747.
Dal punto di vista fiscale, i costi per i buoni sono deducibili secondo le ordinarie regole dell'articolo 109, del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, salvo gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti dalle operazioni a premio che sono deducibili in misura non superiore al 30% a norma dell'articolo 107, comma 3, a condizione che siano distinti per esercizio di formazione.
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