I coniugi in comunione dichiarano la loro quota di plusvalenza da cessione
In base all'articolo 4 del Tuir, Dpr 917/1986, i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del Codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi del successivo articolo 210. Pertanto, la plusvalenza derivante dalla vendita del titolo partecipativo va dichiarata e tassata separatamente da ciascuno dei coniugi nella proporzione convenzionale più sopra ricordata. Inoltre, ferma restando l’evidenza da parte di ciascun interessato nella propria dichiarazione dei redditi della rivalutazione nell’anno in cui è stata eseguita, si ritiene opportuno provvedere parimenti in forma separata anche al versamento dell’imposta sostitutiva da rivalutazione, sebbene la Corte di Cassazione, con ordinanza 10695 del 4 maggio 2018, abbia statuito la legittimità del principio in base al quale il versamento può avvenire anche in forma cumulativa da parte di uno solo degli interessati.
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