I contributi volontari all’Inps seguono il principio di cassa
Nel premettere che per questa tipologia di oneri l’agevolazione prevista consiste nella deducibilità dal reddito complessivo e non nella detraibilità di una quota percentuale dall’imposta dovuta, si conferma quanto anticipato al lettore dal Caf. Dovendo seguire il “principio di cassa”, sono infatti oneri che abbattono il reddito complessivo nel periodo d’imposta in cui sono stati effettivamente sostenuti e, nel caso prospettato, non c’è capienza di reddito sufficiente. Come precisato dalle Entrate nella circolare 7/E/2018, «l’eventuale eccedenza non può quindi essere chiesta a rimborso né portata in deduzione nel periodo d’imposta successivo tranne che non vi sia un’espressa previsione normativa. Un’eccezione a tale regola generale è prevista, ad esempio, per le somme restituite al soggetto erogatore che hanno concorso a tassazione negli anni precedenti (articolo 10, comma 1, lettera d-bis, del Tuir)».
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