L'esperto rispondeAdempimenti

I dati già corretti in dichiarazione riducono la sanzione da ravvedimento

di Giorgio Bonmarco

La domanda

Nel primo semestre 2017 ho ricevuto una fattura con Iva in reverse charge (articolo 17, comma 6, lettera a-ter del Dpr 633/1972). Ho annotato la fattura con l’integrazione dell’Iva, l’ho registrata in entrambi i registri fatture ricevute ed emesse e versato l’Iva. Ho incluso l’imponibile nei righi VP2-VP3 e l’Iva nei righi VP4-VP5 della liquidazione periodica Iva del trimestre di pertinenza. Nello spesometro relativo al 1° semestre 2017, inviato entro il 18 ottobre, mi è stato possibile inserire la fattura tra quelle ricevute e vi è pertanto coincidenza tra valori spesometro e VP3–VP5; invece non sono riuscito ad inserire la stessa fattura tra quelle emesse dello spesometro, in quanto il software web dell’agenzia delle Entrate, non consente la contemporanea presenza di un valore di aliquota Iva (10%) con valorizzato il campo Natura (N6). Non potendo inserire la fattura nello spesometro anche dal lato fatture emesse i valori VP4 e VP6 non coincidono con i valori dello spesometro.


Nell’ambito delle Faq pubblicate dall’agenzia delle Entrate sul proprio sito, nella sezione dedicata alla trasmissione delle liquidazioni trimestrali Iva, è stato espressamente precisato che «il cessionario o committente non deve ricomprendere nel rigo VP2, riguardante le operazioni attive, l’imponibile delle operazioni passive per le quali lo stesso è debitore dell’imposta (ad esempio, acquisti intracomunitari od operazioni all’articolo 17, commi 5 e 6, del Dpr 633 del 1972). Per tali operazioni, il cessionario o committente deve indicare l’imponibile tra le operazioni passive nel rigo VP3 e la relativa imposta nei righi VP4 e VP5 (in quest’ultimo rigo sempreché detraibile). Il cedente o prestatore, invece, deve ricomprendere nel rigo VP2 anche l’imponibile relativo alle operazioni attive per le quali l’imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario o committente (come precisato nelle istruzioni al citato rigo VP2)».
L’autore del quesito potrà provvedere a regolarizzare la propria posizione secondo le indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione 104/E del 28 luglio 2017.
Più precisamente, fermo restando il versamento della sanzione all’articolo 11, comma 2-ter, del Dlgs 471/1997, eventualmente ridotta per effetto del ravvedimento, qualora la regolarizzazione intervenga prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente errata presentando un’ulteriore comunicazione che sostituirà quella precedentemente trasmessa. Tale obbligo di invio, invece, viene meno laddove la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale Iva ovvero successivamente alla sua presentazione.
In particolare, se con la dichiarazione annuale vengono corretti i dati errati nella comunicazione periodica sarà dovuta la sola sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del Dlgs 471/1997, eventualmente ridotta. Se, invece, con la dichiarazione annuale le irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando la sanzione all’articolo 5 del Dlgs 471/1997, eventualmente ridotta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a-bis e successivi del Dlgs 472/1997, nonché quella di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del Dlgs n. 471/1997, da versare in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.
Per ciò che riguarda invece la comunicazione ex articolo 21 del Dl 78/2010, si conferma che nelle ipotesi di acquisti in reverse charge quali quelli prospettati dall’autore del quesito, i dati della fattura vanno riportati una sola volta nella specifica sezione dei documenti ricevuti, valorizzando l’elemento «Natura» con il codice «N6» e compilando sia il campo «imposta» che «aliquota» (confronta circolare agenzia delle Entrate n. 1/E del 7 febbraio 2017).

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