I mobili che accedono al bonus possono essere pagati con carta di credito
L’articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e l’articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (di bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), estende a tutto il 2017 il termine d’applicazione della detrazione Irpef “potenziata” al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Viene, altresì, prorogata la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, ivi compresi i grandi elettrodomestici dotati di etichetta energetica, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad abitazioni ristrutturate, riconosciuta per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, fino ad un importo massimo di 10.000 euro a condizione che gli interventi di ristrutturazione edilizia siano iniziati a partire dal 1 gennaio 2016. Restano ferme le attuali modalità operative delle suddette detrazioni, che devono essere ripartite in 10 quote annuali di pari importo. Se il pagamento dei mobili avviene con bonifico occorre indicare nella casuale il termine “acquisto mobili” e il riferimento normativo dell’articolo 16 bis del Dpr 917/1986. In fattura si indicheranno la tipologia del mobilio (es. divano), la quantita e qualità riferita alle caratteristiche energetiche proprie degli elettrodomestici (ad esempio, classe A+). Se si paga con carta di credito lo scontrino deve essere corredato di ricevuta con descrizione degli oggetti acquistati e il riferimento normativo al bonus mobili. Nel caso di specie sia l’acconto (pagato con carta di credito), che il saldo (pagato con bonifico) sono rilevati ai fini del bonus mobili sempre a condizione che nello scontrino/fattura siano indicati la tipologia del mobilio (es. camera da letto), la quantità e qualità e l’indicazione sempre in fattura o scontrino della richiesta del bonus mobili.
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