I requisiti «Tupini» garantiscono l’Iva al 10 per cento
Per l’applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento rileva la qualificazione dell’immobile e non, invece, l’uso che si fa in concreto del fabbricato.
Il numero 127-quaterdecies della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972 prevede che siano assoggettate all’aliquota Iva del 10 per cento le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relative alla costruzione di case di abitazione non «di lusso». Da un punto di vista letterale, tale norma non prevede espressamente l’applicazione della suddetta aliquota agevolata Iva agli appalti per la costruzione degli immobili Tupini.
Premettendo che per fabbricati Tupini si intendono quelli di cui all’articolo 13 della legge 408/1949, ossia case di abitazione non «di lusso», anche comprensive di uffici e negozi, purché, ai sensi dell’articolo 1 della legge 1493/1962, interpretato dall’abrogato articolo 1 della legge 1212/1967, almeno il 50 per cento più uno della superficie totale dei piani sopra terra sia destinato ad abitazioni e non più del 25 per cento della superficie totale dei piani sopra terra sia destinato a negozi, l’agenzia delle Entrate, con la circolare 1/E/1994, aveva precisato che il numero 127-quaterdecies, già sopra richiamato, della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972, riguarda anche le prestazioni aventi a oggetto la realizzazione dei predetti edifici Tupini, rese a committenti che non li realizzano per destinarli alla successiva vendita.
L’agenzia delle Entrate è tornata a occuparsi del tema anche con la recente risposta all’interpello n. 4 del 18 settembre scorso. Il caso esaminato riguarda un imprenditore agricolo proprietario di un terreno e intenzionato a costruire sullo stesso un immobile, formato da due appartamenti da destinare all’attività agrituristica, un appartamento da destinare ad abitazione principale e un garage seminterrato per l’attività agricola.
Nel caso oggetto di analisi, i requisiti per considerare l’immobile un edificio Tupini sono ampiamente soddisfatti. A tal riguardo, il dubbio che è stato sollevato attiene alla possibilità di applicare l’aliquota agevolata del 10 per cento alle spese di costruzione delle varie unità e del deposito agricolo.
L’agenzia delle Entrate ha ritenuto che, per l’applicazione dell’aliquota del 10 per cento prevista dal numero 127-quaterdecies della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972, è richiesta solamente la classificazione catastale abitativa oppure, per i fabbricati con più unità immobiliari, la prevalenza delle unità abitative secondo i criteri della legge Tupini. Non è invece rilevante l’uso che si fa in concreto dell’immobile.
Tale precisazione, conforme a quanto precisato dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione 8/E/2014 e nella circolare 31/E/2014, si pone in contrasto con quanto affermato, invece, dalla corte di Cassazione nella sentenza del 2 agosto 2017, n. 19197.
L’agenzia delle Entrate, nel documento in esame, ha altresì fornito un chiarimento in merito all’esercizio del diritto alla detrazione Iva assolta sulle spese edilizie sostenute dall’imprenditore agricolo.
A tal riguardo, è stata confermata la necessità di distinguere la quota parte dell’Iva riferibile alla sfera privata dell’istante da quella riferibile all’attività agricola e agrituristica, attraverso un criterio di ripartizione dei costi fondato su dati certi e obiettivamente comprovati, quale, per esempio, il criterio basato sulle quote millesimali.
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