Il bene in leasing riscattato non può fruire del superammortamento
Il bene strumentale utilizzato per l’attività di noleggio è super ammortizzabile per il soggetto locatore o noleggiante nell’ipotesi in cui l’attività di locazione operativa o di noleggio costituisca l’oggetto principale dell’attività. Il soggetto che utilizza il bene in noleggio non può fruire dell’agevolazione. La cessione del bene agevolato comporta l’interruzione della maggiorazione e l’impossibilità per l’acquirente di fruire della stessa agevolazione in quanto il bene è usato e come tale escluso dai benefici del superammortamento.
Si ricorda, per completezza, che il decreto crescita (decreto legge 30 aprile 2019, n. 34) ha prorogato il superammortamento per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento con limite massimo degli investimenti complessivi di 2,5 milioni di euro, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
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