L'esperto rispondeContabilità

Il bilancio registra l’immoblizzazione che ha ripreso valore

di Gianluca Dan

La domanda

La società Alfa, acquisto una partecipazione totalitaria della società Beta, detenuta al 100% da Gamma. Gamma è oggetto di procedura concorsuale e la relazione del tribunale analizza i vari asset della società Gamma, tra cui il bilancio di Beta, e dice che le immobilizzazioni materiali di Beta non valgono 13 ma 6, e il patrimonio netto di Beta non è pari a 2 bensì a -5. Di contro Beta ha un debito nei confronti della controllante Gamma di 11, e il tribunale per appianare il patrimonio netto negativo abbatte il debito verso la controllante per 5 portandolo a patrimonio netto, e il debito residuo verso Gamma è pari a 6. L'asta per aggiudicarsi Beta dice: tu Alfa se ti aggiudichi Beta devi pagare il debito di 6 a Gamma.
Nel momento in cui la società Alfa acquista Beta, è obbligata a tenere in bilancio i valori rivisti dal tribunale (immobilizzazioni materiale 6 e debito vs Gamma per 6) o può lasciare i valori contabili originari (immobilizzazioni materiale pari a 13 e debito vs Gamma per 11)?

L’amministratore di Beta dovrà redigere il bilancio tenendo conto degli accadimenti aziendali tra i quali non potrà certamente trascurare la rinuncia al credito operata da Gamma (società oggetto di procedura concorsuale). Si ritiene infatti, dai dati forniti dal lettore, che la controllante abbia rinunciato al credito verso la controllata (Beta) per dotare quest’ultima di una riserva capiente a contenere le perdite determinate dalla svalutazione delle immobilizzazioni immateriali.
Queste ultime sono state oggetto di svalutazione, si suppone a seguito di apposita perizia, e di conseguenza il redattore del bilancio dovrà verificare il relativo valore. Si ricorda al riguardo che l'articolo 2426 del Codice civile stabilisce che le immobilizzazioni devono essere iscritte al costo di acquisto o di produzione. Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. L'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello sopra indicato deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata (questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all’avviamento).
Pertanto qualora l’immobilizzazione indicata nel quesito abbia “ripreso valore” potrà essere iscritta a tale maggior valore senza comunque eccedere l’originario costo storico.

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