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Il biologo nutrizionista non può sostituire la fattura cartacea con lo scontrino parlante

L’esonero dall’emissione della fattura previsto per una serie di operazioni esenti non si applica alle prestazioni sanitarie

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di Giorgio Confente

La domanda

Un biologo nutrizionista iscritto al relativo albo (codice ateco 72.11.00) in qualità di operatore sanitario non può emettere fatture elettroniche nei confronti dei suoi clienti privati per la redazione dei programmi alimentari e diete, ma dovrà procedere alla comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria qualora ci sia assenso alla trasmissione da parte del cliente. Dato che il professionista visita settimanalmente circa 700 pazienti, per snellire i processi amministrativi, potrebbe in luogo dell'emissione della fattura/ricevuta cartacea procedere per ogni singolo paziente all'emissione dello scontrino elettronico cosiddetto "parlante" (con indicazione del codice fiscale del paziente, che comunque non viene trasmesso allo Sdi) così da assolvere al duplice obbligo di certificazione dei compensi incassati e comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria?
F. M. BA

La biologa nutrizionista non può sostituire le fatture con gli scontrini elettronici "parlanti". L'articolo 22, comma 1, numero 6 del Dpr 633 del 1972 prevede l'esonero dall'obbligo di emissione della fattura per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'articolo 10 dello stesso decreto. Nell'elenco contenuto nel citato articolo 22, comma 1, numero 6 non sono comprese le prestazioni professionali sanitarie, esenti da Iva ai sensi dell'articolo 10, comma...