Il biologo nutrizionista non può sostituire la fattura cartacea con lo scontrino parlante
L’esonero dall’emissione della fattura previsto per una serie di operazioni esenti non si applica alle prestazioni sanitarie
La biologa nutrizionista non può sostituire le fatture con gli scontrini elettronici "parlanti". L'articolo 22, comma 1, numero 6 del Dpr 633 del 1972 prevede l'esonero dall'obbligo di emissione della fattura per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'articolo 10 dello stesso decreto. Nell'elenco contenuto nel citato articolo 22, comma 1, numero 6 non sono comprese le prestazioni professionali sanitarie, esenti da Iva ai sensi dell'articolo 10, comma...