Stop delle Entrate al bonus facciate per i terrazzi a livello
La risposta a interpello 185/2020 dell’Agenzia: non possono essere equiparati ai balconi
Non spetta il bonus facciate del 90% sulle spese per il rifacimento del «terrazzo a livello», in quanto questo non può essere equiparato ad un balcone. Il chiarimento è contenuto nella risposta 12 giugno 2020, n. 185, con la quale ha confermato anche le modalità di pagamento tramite bonifico «parlante».
Solo cappotti, balconi, ornamenti e fregi
Sia per la sola pulitura o tinteggiatura esterna, che per gli «interventi influenti dal punto di vista termico» o su più del 10% dell’intonaco, possono essere detraibili al 90% «esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi» (cioè i poggioli e non le persiane cosiddette a balcone) o su «ornamenti e fregi». Secondo la circolare del 14 febbraio 2020, n. 2/E, rientrano in queste categorie di interventi, anche i lavori riconducibili al decoro urbano, quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
Sono escluse dal bonus, invece, le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.
Secondo la risposta 12 giugno 2020, n. 185, tra le spese agevolate per il rifacimento dei balconi, rientrano anche quelle per il rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione e per la verniciatura della ringhiera in metallo, nonché per il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino trattandosi di interventi effettuati su elementi costitutivi dei balconi stessi.
Ferri dell’armatura
L’agenzia ha anche chiarito che tra le spese detraibili al 90% per il bonus facciate, non nell’ambito della sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma degli «interventi influenti dal punto di vista termico» o su più del 10% dell’intonaco, rientrano anche le «spese sostenute per il rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie e per il trattamento dei ferri dell’armatura della facciata del fabbricato».
Terrazzo a livello
Non sono agevolate con la detrazione del 90% del bonus facciate, invece, le spese sostenute per il rifacimento della pavimentazione e la verniciatura della recinzione metallica del «terrazzo a livello», in quanto questo non può essere equiparato al balcone. Il terrazzo a livello, infatti, pur costituendo, come il balcone, una «proiezione» all’aperto dell’abitazione, tuttavia, è una «parete orizzontale» destinata a coprire le superfici scoperte dell’edificio sottostante del quale costituisce, strutturalmente, parte integrante (come un lastrico solare).
In ogni caso, restano ferme le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, nel caso in cui non si possa beneficiare della nuova detrazione del 90 per cento.
Adempimenti
La norma istitutiva del bonus facciate (articolo 1, comma 223, Legge 27 dicembre 2019, n. 160) prevede che si applichino le «disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41». Pertanto, pena il non riconoscimento della detrazione, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che:
a)tutti i contribuenti (anche se imprese) devono indicare nella propria dichiarazione (730 o Redditi), i dati catastali identificativi dell’immobile e, nel caso di lavori effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto relativo alla detenzione (locazione o comodato);
b)nei casi previsti dall’articolo 99, comma 1, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza), tutti i committenti (anche se imprese) o il responsabile dei lavori devono spedire all’azienda sanitaria locale (Asl) territorialmente competente (Spisal), mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o pec (anche fax, in qualche provincia), prima dell’inizio dei lavori, l’apposita «notifica preliminare» prevista dall’allegato XII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; si segnala che la normativa sulla sicurezza sul lavoro, prevede che la comunicazione alla Asl vada inviata anche all’Ispettorato territoriale, ex Direzione provinciale del lavoro, ma la norma fiscale non cita questo adempimento;
c) i contribuenti diversi dalle imprese, quindi, le persone fisiche e i professionisti devono effettuare il pagamento dei lavori mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento (ad esempio, «bonus facciate ai sensi dell’articolo 1, commi da 219 a 224 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160»), il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato; si tratta del cosiddetto bonifico «parlante», che comporta, all’atto dell’accredito dei fondi al fornitore, la trattenuta della ritenuta d’acconto dell’8%; considerando che la modulistica delle banche e delle poste, attualmente, non è stata adeguata con la nuova suddetta causale, l’agenzia delle Entrate con la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, paragrafo 4.1, ha chiarito che è possibile utilizzare i bonifici proposti dagli istituti di pagamento per l’ecobonus o il bonus casa. Ciò è stato confermato anche dalla risposta 12 giugno 2020, n. 185, secondo la quale se non è possibile riportare il riferimento normativo dell’articolo 1, commi da 219 a 224 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, perché, ad esempio, non è possibile modificare nel modulo della banca o posta la causale che indica, invece, i riferimenti normativi della detrazione per interventi di recupero edilizio o dell’ecobonus, l’agevolazione può comunque essere riconosciuta, a patto che non risulti pregiudicato in maniera definitiva il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell’obbligo di operare la ritenuta.