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Il bonus mobili richiede almeno l’inizio dei lavori

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di Marco Zandonà

La domanda

Marito e moglie hanno ristrutturato casa; nel 2016 le fatture edilizie le ha sostenute tutte la moglie tranne una mentre quella dei mobili esclusivamente il marito. Quella che doveva sostenere il marito per una serie di contestazioni è stata pagata nel 2017. È possibile per il marito presentare una dichiarazione integrativa sul 2016 chiedendo la detrazione delle fatture dei mobili (nel limite dei 10.000 euro) e dal prossimo anno scalare la fattura della ristrutturazione edilizia e la seconda rata del bonus mobili? Oppure tutto il bonus mobili è andato perso?

Con la circolare 29/E del 2013 in tema di bonus mobili (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it) ha precisato espressamente che i contribuenti ammessi a beneficiare della detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sono i medesimi contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% per aver sostenuto spese, riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. A tal fine è possibile che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui detti beni sono destinati. In altri termini, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione ( paragrafo 2.1 della circolare n. 21/E del 2010). La data di avvio potrà essere comprovata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, dalla Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria, ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà , resa ai sensi dell’art. 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, come prescritto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 2 novembre 2011. Pertanto nel caso di specie se i lavori erano effettivamente iniziati prima dell’acquisto dei mobili, il pagamento della rata dei lavori a cura del marito nel 2017 consente comunque la detrazione della prima rata del bonus mobili già nel 2016 (dichiarazione 2017). Pertanto il marito nella dichiarazione dei redditi 2018 si detrarrà la prima rata dei lavori e la seconda del bonus mobili senza necessità di presentare una dichiarazione integrativa per l’anno 2016.

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