Il canone di affitto d’azienda va tassato solo se realmente percepito
Il canone di affitto di azienda va tassato solo se effettivamente percepito. A precisarlo è la Corte di cassazione con la sentenza 23851 depositata ieri.
La vicenda traeva origine dall’avviso di accertamento con cui l’agenzia delle Entrate sottoponeva a tassazione in capo ad una Srl, l’intero canone di affitto di azienda anche se non percepito. In particolare, nell’anno oggetto di contestazione, tra concedente ed affittuaria era intervenuto un accordo che riduceva i canoni concordati.
Secondo l’Ufficio, però, erano applicabili le previsioni dell’articolo 26 del Tuir secondo il quale i redditi fondiari sono tassati a prescindere dalla reale percezione in base a quanto determinato nel contratto.
La contribuente proponeva ricorso, che veniva accolto dalla Ctp, nel presupposto che la documentazione prodotta dimostrasse i minori canoni percepiti rispetto al contratto.
La Ctr riformava la decisione di prime cure, ritenendo che i redditi fondiari, secondo l’articolo 26 Dpr 917/1986, concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente indipendentemente dall’effettiva percezione; peraltro, aggiungevano i giudici, non c’era prova di alcun provvedimento giudiziale che attestasse la parziale insolvenza della conduttrice rispetto ai canoni pattuiti.
La Srl impugnava la pronuncia di secondo grado in Cassazione lamentando un’errata interpretazione della norma.
I giudici di legittimità, accogliendo il ricorso della contribuente, hanno rilevato che oggetto del contratto tra le parti era l’azienda e non solo gli immobili della stessa.
Da ciò conseguiva che non si trattava di redditi fondiari e pertanto non doveva essere applicata la disciplina per gli stessi prevista nel Tuir.
I canoni di affitto di azienda, infatti, oltre ad essere assoggettati ad Iva, concorrono a formare il reddito d’impresa e la base imponibile Irap, come componenti positivi.
Tali considerazioni valgono, quindi, a prescindere se nell’azienda affittata sono compresi anche immobili ed i relativi canoni includano anche una parte per l’utilizzo dei fabbricati.