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Il cinque per mille non chiede la conferma dei requisiti

Gli enti già iscritti agli elenchi non sono tenuti a ripresentare ogni anno domanda di iscrizione, a differenza di quanto avveniva in passato

Cinque per mille senza il termine del 30 giugno per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive attestanti il perdurare dei requisiti che danno diritto al beneficio. Si tratta di uno degli aspetti di novità previsti nel Dpcm 23 luglio 2020 che conferma il carattere permanente degli elenchi del 5 per mille (articolo 8, comma 1, del Dpcm). Con la conseguenza che gli enti già iscritti non sono tenuti a ripresentare ogni anno domanda di iscrizione, a differenza di quanto avveniva invece in passato.

Enti del Terzo settore e Onlus

Come chiarito dall’agenzia delle Entrate nel comunicato del 22 giugno scorso, sono oltre 50mila gli enti del Terzo settore (Ets) e Onlus iscritte nell’elenco permanente dei beneficiari al 5 per mille 2022 e destinatari di oltre 510 milioni di euro. Per le Onlus, l’accesso al beneficio è avvenuto secondo le modalità stabilite dal Dpcm del 2020 per gli enti del volontariato ove la competenza in fase di accredito, tenuto conto della loro fase transitoria di accesso al Registro unico del Terzo settore (Runts), è rimasta all’Agenzia delle entrate.

Discorso diverso per gli Ets. Organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) sono invece trasmigrate automaticamente nel Runts e, se già iscritte nell’elenco permanente dei beneficiari, sono state considerate accreditate al 5 per mille 2022. Con l’ulteriore precisazione che, anche per il 2023, le Odv/Aps trasmigrate saranno considerate accreditate al beneficio a prescindere dalla data in cui ottengano il provvedimento di iscrizione nel Runts. Resta tuttavia fermo, come chiarito anche dal ministero del lavoro, l’invito per gli enti in parola, non appena ottengano il provvedimento di iscrizione al Runts all’esito della trasmigrazione, ad entrare nel portale del Runts, e compilare l’apposita pratica di «Cinque per mille» barrando il campo «Accreditamento del 5/1000» e inserendo l’Iban per l’accredito al beneficio.

Per gli enti di nuova iscrizione, l’accesso al 5 per mille 2022 è avvenuto nella sola misura in cui abbiano presentato la richiesta entro lo scorso 11 aprile 2022 o, previo pagamento della sanzione, entro il 30 settembre 2022 fruendo della remissione in bonis. Una volta inclusi nell’elenco permanente, tali enti non hanno dovuto ripresentare/confermare la sussistenza dei requisiti per l’accesso al 5 per mille 2023. Ciò in quanto, come già anticipato, l’accredito al riparto (e dunque l’inclusione nell’elenco permanente) esplica effetti anche per gli esercizi finanziari successivi a quelli d’iscrizione.

Associazioni sportive dilettantistiche (Asd)

Stando ai dati pubblicati dall’agenzia delle Entrate, sono circa 12mila le Asd beneficiarie del 5 per mille 2022. Vale a dire poco più del 10% del totale degli enti sportivi dilettantistici iscritti nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Numeri senz’altro da considerare rispetto a quelli crescenti degli Ets e che vanno valutato sotto due aspetti. In primo luogo, in base all’attuale norma, non tutte le Asd possono rientrare tra i beneficiari al 5 per mille ma solo quelle che operano nel settore giovanile, mediante attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni ovvero nei confronti di persone di età non inferiore a 60 anni o nei soggetti svantaggiati (articolo 1, comma 1, lettera e, del Dpcm 23 luglio 2020). Ciò a differenza degli Ets che, a prescindere dai settori d’interesse generale in cui operano, rientrano nella misura in cui abbiano il requisito dell’iscrizione nel Runts. In secondo luogo, le procedure d’iscrizione per l’accesso nell’elenco dei beneficiari al 5 per mille. Per gli enti del Terzo settore, l’accredito viene effettuato direttamente sul portale del Runts e può essere richiesto anche in fase di iscrizione come Ets. Diversamente, le Asd sono tenute a presentare richiesta al Coni. Una previsione, questa, che non sembrerebbe tuttavia coordinata con le ultime novità recate dalla riforma dello Sport e che, per coerenza sistematica, sarebbe da ricondurre al dipartimento dello Sport presso il quale è istituito il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.