Contabilità

Il contributo si iscrive nella voce A5 del conto economico

La circolare 15/E conferma le modalità di trattamento contabile dell’importo in base all’Oic 12

di Franco Roscini Vitali

Il contributo a fondo perduto si iscrive nella voce A5 del conto economico: la circolare 15/E/20 (qui il testo) conferma quanto anticipato (si veda l’articolo). L’articolo 25 del Dl Rilancio 34/20 riconosce un contributo a fondo perduto alle imprese che determinano il reddito in base alle disposizioni del Tuir, a condizione che l’ammontare dei ricavi nel periodo di imposta precedente non ecceda 5 milioni di euro.

Evidenza separata
L’articolo 2425 del Codice civile prevede l’iscrizione dei contributi in conto esercizio nella voce A5 titolata “altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio”: pertanto, ne impone anche la separata evidenza.

Il principio contabile Oic 12 “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”, in applicazione della norma di legge, precisa che la voce A5 del conto economico comprende i contributi in conto esercizio dovuti in base a norme di legge o disposizioni contrattuali.

Questi sono rilevati, per il principio di competenza, nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all’esercizio al quale essi sono riferiti e includono anche quelli erogati in occasione di fatti eccezionali: il documento richiama, a titolo di esempio, calamità naturali come terremoti e inondazioni.

Integrazione dei ricavi
Il principio contabile ribadisce che si tratta di contributi che hanno natura di integrazione dei ricavi dell’attività caratteristica o delle attività accessorie (diverse da quella finanziaria): è il caso del contributo in questione la cui entità tra l’altro è commisurata alla diminuzione del fatturato. Fatturato e ricavi non sono la stessa cosa: la circolare opportunamente precisa che sono erogati a “integrazione di mancati ricavi”.

Nella nota integrativa, in via generale, trattandosi di un ricavo di entità o incidenza eccezionali è opportuno fornire adeguata informativa, se rilevanti: infatti, l’articolo 2427 del Codice civile, relativo al contenuto della nota integrativa, prevede al n. 13 l’indicazione relativa a importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.

Elementi straordinari
Si rammenta che, dopo l’eliminazione della parte straordinaria del conto economico operata dal decreto 139/15, non si deve più utilizzare nella nota integrativa la denominazione di elementi “straordinari”: è opportuno siano denominati “eccezionali”, “non ricorrenti”, “non ripetitivi”, o “relativi ad esercizi precedenti.

Inoltre, l’indicazione del contributo nella nota integrativa serve per giustificare la variazione in diminuzione operata in sede di dichiarazione fiscale, essendo il contributo non tassato ai fini delle imposte dirette e dell’Irap: l’effetto, se del caso, sarà commentato anche con riferimento al tax rate che ne risulta direttamente influenzato. La circolare ribadisce che il contributo, essendo irrilevante ai fini delle imposte dirette e dell’Irap, non incide sul calcolo degli interessi passivi deducibili ex articolo 61 Tuir e non incide sulla deducibilità dei costi diversi dagli interessi passivi ex articolo 109 comma 5 Tuir.

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