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Il coronavirus è causa di forza maggiore: non si perde il bonus sugli interessi del mutuo

La risposta a interpello 485: non si perde il bonus se non si riesce ad adibire l'unità immobiliare ad effettiva abitazione principale entro un anno dall'acquisto

Il Covid-19 viene considerato causa di forza maggiore se, in pendenza del termine, non si riesce ad adibire l'unità immobiliare ad effettiva abitazione principale entro un anno dall'acquisto conformemente a quanto stabilito dall'articolo 15 del Tuir. È quanto stabilisce l'agenzia delle Entrate con la risposta 485/2020 del 19 ottobre all'interpello proposto da un contribuente che ha acquistato una unità immobiliare adiacente alla sua abitazione principale da accorpare con la stessa e che non è riuscito a terminare tutte le procedure necessarie entro un anno dal rogito d'acquisto e dalla contestuale stipula del mutuo.

In particolare l'agenzia delle Entrate esclude che possa essere interpretato in via estensiva l'articolo 24 del Dl 23/2020 convertito dalla legge 40/2020 che, in materia di imposta di registro, proroga i termini degli adempimenti necessari per beneficiare delle agevolazioni prima casa e per il riconoscimento del credito di imposta per il riacquisto della prima casa, sospendendone la decorrenza per il periodo 23 febbraio 2020-31 dicembre 2020. Trattandosi di norma eccezionale deve essere considerata di stretta interpretazione e pertanto non estensibile al caso per il quale l'interpello è stato proposto.

Ritiene tuttavia che la pandemia da Covid-19, essendo stato un ostacolo all'adempimento dell'obbligazione, caratterizzato da non imputabilità alla parte obbligata, inevitabilità e imprevedibilità possa essere considerata quella causa di forza maggiore che ha impedito al contribuente di accorpare l'immobile acquistato alla propria abitazione e di trasferirvici effettivamente entro il termine di un anno dall'acquisto. Considerando che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 2 giugno 2020 le attività commerciali sono state forzatamente chiuse per un lungo arco di tempo e che vi erano oggettive limitazioni e difficoltà nello spostamento delle persone e che questo abbia giocoforza impedito al contribuente di acquistare e/o traslocare i mobili al fine di adibire anche la nuova porzione immobiliare ad abitazione agenzia delle Entrate ha stabilito che il termine di un anno previsto dall'articolo 15 del Tuir possa essere maggiorate nel caso di specie dei 101 giorni intercorrenti tra il 23 febbraio e il 2 giugno 2020.

Nel quesito l'istante non ha indicato se per giungere alla fusione non fossero necessari lavori di ristrutturazione (apertura di porte o costruzione di scale interne di collegamento), puntando probabilmente al rispetto del termine più stretto e più favorevole. La normativa prevede infatti che nel caso l'immobile acquistato necessiti di lavori di ristrutturazione il termine di un anno dal rogito sia aumentato a due. In tal caso, tuttavia, la detraibilità degli interessi passivi sul mutuo decorrerebbe non retroattivamente dalla data di stipula ma dal momento in cui, terminati i lavori, l'immobile venga destinato all'effettivo utilizzo come abitazione principale.