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Il corso di fitness online è commercio elettronico diretto esonerato dalla certificazione

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di Giuseppe Barbiero

La domanda

Un contribuente forfettario che vuole vendere corsi di fitness (consistono in video di lezioni tenute dall’istruttore) attraverso il proprio sito, deve considerare questa cessione come commercio elettronico diretto? Perché tra i servizi esclusi dall’articolo 7 del Regolamento Ue 282/2011 risultano escluse, tra le altre, i servizi di insegnamento se il contenuto del corso è fornito mediante un collegamento remoto. Come dovrà certificare i corrispettivi nei confronti dei committenti privati italiani, Ue ed extra Ue il forfettario e quando sarà necessaria l’emissione della fattura? È sufficiente nei confronti del privato italiano l’annotazione nel registro dei corrispettivi senza emissione di fattura/scontrino, mentre nei confronti del privato Ue dal 1° gennaio 2019, se sotto il limite di ricavi pari a 10mila euro, evitare fatturazione e annotarlo nel registro dei corrispettivi come per gli italiani (sopra la soglia iscrizione al Moss), infine verso privato extra Ue è necessaria l’emissione di fattura e come?

Configurando il caso in esame un’operazione di commercio elettronico diretto, sempre che sia la transazione, sia l’utilizzo della prestazione di servizio, avvengano online attraverso un sito web del fornitore, i corrispettivi delle prestazioni rese da soggetti passivi residenti in Italia a privati consumatori (ossia, a soggetti che agiscono al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione) domiciliati in Italia, sono esonerati dalla certificazione fiscale (articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42; decreto ministeriale 27 ottobre 2015) e, quindi, dal rilascio di ricevuta fiscale, scontrino fiscale e fattura, a meno che quest’ultima non sia espressamente richiesta dal cliente. In questo caso, essa sarà emessa dal forfettario in forma cartacea. Tale esonero si ritiene applicabile anche ai soggetti privati consumatori comunitari o extra Ue domiciliati in Italia, non prevedendo la norma specifiche preclusioni. I corrispettivi giornalieri saranno annotati nel registro di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 633 del 1972, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno successivo non festivo.

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