Il corso di fitness online è commercio elettronico diretto esonerato dalla certificazione
Configurando il caso in esame un’operazione di commercio elettronico diretto, sempre che sia la transazione, sia l’utilizzo della prestazione di servizio, avvengano online attraverso un sito web del fornitore, i corrispettivi delle prestazioni rese da soggetti passivi residenti in Italia a privati consumatori (ossia, a soggetti che agiscono al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione) domiciliati in Italia, sono esonerati dalla certificazione fiscale (articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42; decreto ministeriale 27 ottobre 2015) e, quindi, dal rilascio di ricevuta fiscale, scontrino fiscale e fattura, a meno che quest’ultima non sia espressamente richiesta dal cliente. In questo caso, essa sarà emessa dal forfettario in forma cartacea. Tale esonero si ritiene applicabile anche ai soggetti privati consumatori comunitari o extra Ue domiciliati in Italia, non prevedendo la norma specifiche preclusioni. I corrispettivi giornalieri saranno annotati nel registro di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 633 del 1972, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno successivo non festivo.
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