Il reverse charge seleziona le operazioni se c’è un unico contratto
I lavori di demolizioni delle tramezze dei pavimenti del fabbricato, una volta scorporati dal resto dei lavori previsti dal contratto, potranno essere assoggettate all’inversione contabile
Per effetto dell’introduzione della disposizione di cui alla lettera a-ter) dell’articolo 17, sesto comma, del Dpr 633 del 1972, l’obbligo di inversione contabile è stato esteso alle seguenti prestazioni relative ad edifici:
• servizi di pulizia;
• demolizione;
• installazione di impianti;
• completamento.
Nel caso di specie, considerato che si è in presenza di un unico contratto, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi in parte soggette al regime dell’inversione contabile e in parte soggette all’applicazione dell’Iva nelle modalità ordinarie, si dovrà procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge. Ciò in quanto il meccanismo dell’inversione contabile, attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria. Alla luce di quanto sopra riportato, quindi, i lavori di demolizioni delle tramezze dei pavimenti del fabbricato, una volta scorporati dal resto dei lavori previsti dal contratto, potranno quindi essere assoggettate al meccanismo del reverse charge (circolare Entrate 14/2015).
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