Il servizio di mensa gestito tramite app è soggetto a Iva del 4 per cento
L’Agenzia con la risposta n. 301/2023 ritorna sul tema dei servizi sostitutivi di mensa aziendale
Il servizio di mensa diffuso gestito tramite app è soggetto a Iva del 4 per cento. La risposta a interpello 301/2023 delle Entrate ritorna sul tema dei servizi sostitutivi di mensa aziendale e aggiunge un nuovo tassello a quanto già risposto sul tema al medesimo istante con la risposta 430/E/2022.
In quella sede, l’Amministrazione fiscale aveva chiarito che qualora un’operazione non fosse riconducibile nell’ambito delle fattispecie normativamente previste di «mensa diffusa» e di «servizi sostitutivi di mensa aziendale» di cui all’articolo 51, comma 2, lettera c), Tuir, non sussistono i presupposti per applicare l’aliquota Iva del 4 per cento.
In tali casi, il servizio vale come mera somministrazione di alimenti e bevande che il ristorante fattura con aliquota del 10%.
Con la risposta 301/2023, viene nuovamente ribadita l’applicazione dell’aliquota Iva del 4% qualora la società dovesse offrire ai propri collaboratori un servizio di mensa diffusa (erogazione di pasti ai dipendenti presso diversi esercizi pubblici convenzionati) ovvero sostitutivo di mensa aziendale (ticket restaurant), con diritto a detrazione ai sensi dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettera f), del Dpr 633/72. È bene precisare che, nel caso di specie, il servizio viene usufruito dai dipendenti esclusivamente tramite card elettroniche dotate di badge ovvero di app ad hoc.
Attraverso tali strumenti è possibile identificare l’avente diritto alla somministrazione del pasto, ma gli stessi non costituiscono titoli di credito.
Ulteriori chiarimenti riguardano poi le modalità di certificazione dei corrispettivi da parte dei ristoratori, i quali possono ricorrere alla fattura differita.
Infatti, quando il bar o il ristorante eroga il pranzo al dipendente, la prestazione è ultimata senza il pagamento del corrispettivo. In quel momento, l’esercente emette semplicemente un documento commerciale con l’evidenza del corrispettivo non riscosso.
Poi, quando il datore di lavoro provvederà al pagamento, sarà necessario generare un nuovo documento commerciale richiamando gli elementi identificativi del precedente. Ciò, in quanto, per i servizi, l’esigibilità dell’imposta è al pagamento.
La risposta esaurisce il tema con alcune indicazioni per la gestione delle imposte dirette. Lato datore di lavoro, i costi sostenuti costituiscono un onere per l’acquisizione di un servizio complesso non riconducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande e, pertanto, non subiscono limitazioni in termini di deducibilità ai fini Ires e Irap. Lato dipendente, restando fermo che trattasi di servizio di mensa diffusa, l’importo del pasto non va inteso come base imponibile ai fini Irpef.