L'esperto rispondeImposte

Il sismabonus non si cumula alla detrazione per le ristrutturazioni

immagine non disponibile

di Marco Zandonà

La domanda

È possibile usufruire distintamente per l’anno 2017 della detrazione sia per sisma bonus (50% o 70% in cinque anni) sia per ristrutturazione edilizia (50% in 10 anni), sulla medesima unità immobiliare, e se il tetto massimo di spesa per il 2017 debba essere considerato euro 96mila complessivamente, oppure possa essere di 96mila per ciascun intervento? In sostanza le due agevolazioni sono cumulabili?

La risposta è negativa. Anche nell’ipotesi di interventi antisismici sul fabbricato il limite massimo è sempre unico di 96mila euro non potendosi cumulare il bonus antisismico con quello delle ristrutturazioni. Nell’effettuare l’intervento antisismico, infatti, contestualmente si eseguono interventi di ristrutturazione e, per le medesime spese non è possibile una doppia agevolazione. In particolare, la norma non impone espressamente l’incumulabilità dello stesso beneficio con detrazioni o agevolazioni fiscali attribuite per le medesime finalità, eccezion fatta per quelle previste da norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici (articolo1, comma 3, della legge 232/2016). Ma l’incumulabilità è proprio conseguente che trattasi delle stesse spese o di quelle accessorie (es. se consolido i muri poi devo ritinteggiarli (le due tipologie di spese sono l’una parte dell’altra). In ogni caso se si consegue grazie all’intervento antisismico un miglioramento di una o due classi sismiche (Dm 28 febbraio 2017) il limite massimo cui commisurare la detrazione è sempre 96mila euro ma la percentuale di detrazione non è il 50% ma rispettivamente del 70% (miglioramento di una classe in assenza di condominio) o 80% (miglioramento di due classi, articolo 1, comma 2, lettera c, n. 2 e n. 3 della legge 232/2016).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©