Il sistema Vies tra implementazione e problematiche nei chiarimenti Assonime
La circolare Assonime n. 6 del 17 marzo 2015 (si veda la scheda di sintesi), offre un quadro completo dello stato dell'arte sul sistema VIES, originariamente introdotto dall'art. 27 del D.L. n. 78/2010 al fine consentire la verifica circa l'effettiva qualifica di soggetti passivi degli operatori coinvolti in scambi intracomunitari. Con tale documento, Assonime, in primo luogo, esamina le importanti modifiche apportate al sistema VIES dall'art. 22 del D.Lgs. n. 175/2014 (che ha previsto l'inclusione immediata nella banca dati dei soggetti richiedenti) e, richiamando il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 dicembre 2014, n. 2014/159941 e la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 31/E del 2014, riepiloga le modalità di inclusione e le cause di esclusione dall'archivio VIES, oltre descrivere i rimedi a disposizione dei soggetti passivi che vogliano evitare l'esclusione.
Nella precedente versione della normativa nazionale, infatti, l'Agenzia delle entrate aveva 30 giorni di tempo dalla data di attribuzione della partita IVA per verificare i requisiti contenuti nella domanda di inclusione nella banca dati VIES. Durante tale termine, come previsto sia dalla relazione illustrativa al citato art. 27 sia dai Provvedimenti direttoriali nn. 2010/188376 e 2010/188381, era (illegittimamente) “sospesa la soggettività attiva e passiva” del soggetto passivo richiedente al fine di effettuare operazioni intracomunitarie.
Proprio l'illegittimità della sospensione della qualifica di soggetto passivo ai fini IVA, pur limitatamente alle operazioni intracomunitarie, è stata (solo in parte) l'oggetto della procedura d'infrazione Ref: EU Pilot (2013) 5308 instaurata presso la Commissione UE da “ODIT-Osservatorio di diritto tributario”. Sulla scorta delle richieste di chiarimento della Commissione UE, il legislatore nazionale ha introdotto la modifica prevista dall'art. 22 del D.Lgs. n. 175/2014. A seguito della novella normativa, dunque, viene oggi garantito l'inserimento nella banca dati VIES contestualmente all'attribuzione del numero di partita IVA. Il soggetto passivo Iva, quindi, potrà fin da subito, dal lato attivo, effettuare cessioni intracomunitarie di beni e rendere prestazioni di servizi a committenti comunitari e, dal lato passivo, effettuare acquisti intracomunitari di beni e ricevere prestazioni di servizi rese da operatori comunitari.
La modifica introdotta dall'art. 22 sopra richiamato, in realtà, rappresenta per chi veda il bicchiere mezzo vuoto un'occasione perduta, mentre per chi veda il bicchiere mezzo pieno può rappresentare, comunque, un primo punto di partenza.
Infatti, l'adeguamento alla normativa comunitaria non è ancora completo. A tutt'oggi, nonostante le recenti modifiche, alla mancata iscrizione del soggetto passivo nell'archivio VIES deriverebbe, in base alla circolare 35/E del 2011 dell'Agenzia delle Entrate, che “eventuali cessioni o prestazioni intracomunitarie effettuate da un soggetto passivo non ancora incluso nell'archivio VIES (o escluso a seguito di diniego o revoca) devono ritenersi assoggettate ad imposizione in Italia, con i conseguenti riflessi, anche di natura sanzionatoria ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, qualora l'o¬perazione economica sia stata invece assoggettata al regime fiscale Iva proprio della cessione/prestazione intracomunitaria effettuata da un soggetto passivo” (sanzione oggi esclusa dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 31/E del 2014 limitatamente alle operazioni intracomunitarie effettuate nei 30 giorni di “sospensione” della soggettività passiva e nei casi in cui il provvedimento di irrogazione non sia già diventato definitivo). In sintesi, il soggetto passivo Iva non iscritto all'archivio VIES viene trattato in Italia alla stregua di un consumatore finale.
La perdurante infrazione delle norme comunitarie è ancor più chiara considerando che la normativa nazionale prevista dall'art. 35 del d.P.R. n. 633/1972 muove dal Reg. (UE) n. 904/2010 con cui il legislatore comunitario, al fine di migliorare l'affidabilità della banca dati VIES, ha implementato regole comuni per la cooperazione amministrativa e per la lotta alle frodi in materia di Iva. In tal senso, lo scopo della norma comunitaria e, segnatamente, quello degli artt. 22, 23 e 31 del Reg. (UE) 904/2010, si limita a garantire che gli Stati membri mantengano costantemente aggiornata la banca dati contenente le partite Iva comunitarie. Al fine di raggiungere tale scopo è previsto che gli operatori ivi inclusi siano costantemente monitorati dalle Amministrazioni nazionali al fine di verificarne i requisiti e che le stesse Amministrazioni procedano tempestivamente all'esclusione dalla banca dati dei soggetti che abbiano cessato l'attività o la cui attività risulti fittizia. Per contro, il legislatore comunitario non prevede – in caso di mancata iscrizione all'archivio VIES – alcuna conseguenza che abbia un impatto sui presupposti applicativi dell'imposta (nel caso quello soggettivo e quello territoriale), né, tantomeno, prevede che dall'iscrizione derivi la qualifica di soggetto passivo ai fini Iva.
E diversamente non potrebbe essere anche considerando l'arresto con cui la Corte di giustizia UE, nella sentenza alla causa C-273/11, Mecsek-Gabona kft, ha chiarito che, sebbene fornisca la prova dello status di soggetto passivo d'imposta ed agevoli il controllo delle operazioni intracomunitarie, il numero d'identificazione Iva rappresenta, tuttavia, un mero requisito formale la cui mancanza non può di per sé impedire l'applicabilità del trattamento di non imponibilità proprio delle cessioni intracomunitarie, qualora ricorrano le condizioni sostanziali di tali operazioni.
Cosa succederebbe, quindi, se il soggetto passivo non si iscrivesse all'archivio VIES e, tuttavia, ponesse in essere operazioni intracomunitarie, ad esempio acquisti di servizi di consulenza? All'evidenza, ciò potrebbe portare a evidenti distorsioni ove, ad esempio, il soggetto passivo non abbia un diritto pieno alla detrazione, trovando preferibile acquistare servizi presso Stati con aliquote Iva inferiori a quelle applicabili in Italia.
Nel quadro sopra delineato, l'ipotesi che il percorso di modifica della norma nazionale rappresenti il bicchiere mezzo pieno si concretizza maggiormente considerando che, anche in base a quanto riportato da Assonime, la “nuova disciplina” del sistema VIES dovrebbe essere completata da un ulteriore provvedimento dell'Agenzia delle entrate ancora in fase di elaborazione.