Il solo Cud non salva dalla prescrizione lunga
I termini di accertamento risultano posticipati di un anno per i percettori di redditi di lavoro dipendente che, avvalendosi dell'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, non presentano il modello 730 ovvero Unico; è questa l'estrema conclusione a cui si giunge analizzando la risposta fornita in occasione di Telefisco sulla certificazione Cud. Viene chiarito infatti che la certificazione non può ritenersi equipollente alla dichiarazione, di conseguenza può trovare applicazione il maggior termine per l'azione accertatoria previsto dall'articolo 43, comma 2 del Dpr 600/73 in relazione alle ipotesi di omissione della dichiarazione (31 dicembre del quinto anno successivi a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata).
La risposta precisa inoltre che quanto affermato nella circolare 12/E del 2003 (in cui si era invece sostenuta l'equiparazione fra Cud e dichiarazione) deve intendersi riferita esclusivamente all'ambito delle sanatorie previste con la legge 289/2002 e non può assumere quindi una portata generalizzata.
Il principio affermato dall'Agenzia, peraltro di fatto già seguito dalle direzioni provinciali, consentirà quindi di notificare ai percettori di redditi di lavoro dipendenti e/o assimilato che non hanno presentato il modello Unico e/o 730 entro il 31 dicembre 2014 accertamenti relativi all'anno d'imposta 2008 (anno, di norma, prescritto secondo i termini ordinari di cui all'articolo 43, comma 1 del Dpr 600/1973). L'utilizzo da parte degli uffici di questo maggior termine risulterà quindi ulteriormente validato da questa risposta ufficiale dell'agenzia.
Il principio dovrebbe trovare applicazione sia quando l'ufficio accerta un maggior reddito di lavoro dipendente (ad esempio perché il contribuente ha omesso il conguaglio di più rapporti di lavoro) sia nell'ipotesi in cui sia accertato in capo al soggetto la titolarità di ulteriori e diverse categorie reddituali previste dall'articolo 6 del Tuir.
La posizione dell'Agenzia potrebbe apparire in contrasto con l'articolo 1, comma 4 del Dpr 600/73, norma che prevede, al verificarsi di alcune fattispecie, l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione. Non si comprende infatti perché il contribuente in possesso di una sola certificazione Cud, e quindi esonerato dalla presentazione della dichiarazione, resti comunque soggetto a un maggior termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di accertamento da parte dell'agenzia delle entrate. Così, ad esempio, se nei confronti di un dipendente viene accertato, con una serie di presunzioni, un maggior reddito (ad esempio per la presunzione di distribuzione di utili da Srl a ristretta base partecipativa), costui sarà soggetto a un termine di accertamento più ampio rispetto alla stessa presunzione rivolta però nei confronti di un altro contribuente, lavoratore dipendente, che non si è avvalso dell'esonero e ha presentato il modello Unico o il 730.
Sulla questione va inoltre segnalato come una parte della giurisprudenza di merito (Commissione tributaria regionale Venezia 9 aprile 2013 sezione VII n. 34) abbia invece ritenuto che la situazione di omessa presentazione della dichiarazione non si concretizzi quando il contribuente presenti la certificazione Cud che porta a conoscenza dell'amministrazione finanziaria reddito, ritenute e detrazioni. In questa ipotesi, precisa la sentenza, trovano applicazione i termini ordinari di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1 del Dpr 600/73.