L'esperto rispondeImposte

Il superbonus votato da almeno un terzo dell’assemblea obbliga anche i dissenzienti

Con la stessa percentuale può anche essere approvata la delibera per l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato o l'accollo della spesa a un solo condomino

di Marco Zandonà

La domanda

L’assemblea condominiale ha deliberato di approvare il superbonus 110% con cessione del credito e sconto in fattura, con maggioranza della metà dei presenti e oltre 1/3 delle proprietà. Le abitazioni sono in nove palazzine costituite da circa 21/38 appartamenti ciascuna (totale 174), prevalentemente seconde case. Nella palazzina dove è il mio appartamento, più condòmini non hanno fatto la cessione del credito, quindi non intendono pagare alcun importo e non vogliono fare alcun lavoro (in assemblea hanno votato contro il superbonus) siccome dovremo fare il tetto (che è in pessime condizioni) e il cappotto, vorrei sapere chi paga la loro quota? Visto che sono parti comuni, possono essere obbligati a pagare o possono essere esentati? Io non intendo fare la cessione del credito per loro conto, quindi chi pagherà eventualmente la ditta che effettuerà i lavori? Come dobbiamo comportarci nei loro confronti?
A.B. – Arezzo

Se i lavori sono approvati da un terzo della proprietà, i condomini dissenzienti devono obbligatoriamente aderirvi. Dal 1° gennaio 2021, ai fini del 110%, il comma 9 bis, articolo 119, decreto legge 34/2020, convertito in legge 77/2019, come modificato dall’articolo 1, commi 66-77, della legge 178/2020, prevede espressamente che le deliberazioni dell’assemblea del condominio sono valide se prese con la maggioranza dei presenti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Con le stesse percentuali può anche essere approvata la delibera avente per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato ovvero l'accollo della spesa anche limitatamente a un solo condomino. In presenza di tali condizioni, la spesa può essere accollata anche interamente da alcuni condomini che fruiscono dell’intero beneficio anche superando il limite delle tabelle millesimali. Anche in tal caso, comunque, l’intervento rimane condominiale e i pagamenti e le fatture devono transitare per l’amministratore condominiale. In assenza di tale accollo, in ogni caso, tutti i condomini sono obbligati a pagare le spese sostenute (circolare 24/E e 30/E del 2020).

Consulta L’Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©