Il superbonus votato da almeno un terzo dell’assemblea obbliga anche i dissenzienti
Con la stessa percentuale può anche essere approvata la delibera per l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato o l'accollo della spesa a un solo condomino
Se i lavori sono approvati da un terzo della proprietà, i condomini dissenzienti devono obbligatoriamente aderirvi. Dal 1° gennaio 2021, ai fini del 110%, il comma 9 bis, articolo 119, decreto legge 34/2020, convertito in legge 77/2019, come modificato dall’articolo 1, commi 66-77, della legge 178/2020, prevede espressamente che le deliberazioni dell’assemblea del condominio sono valide se prese con la maggioranza dei presenti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Con le stesse percentuali può anche essere approvata la delibera avente per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato ovvero l'accollo della spesa anche limitatamente a un solo condomino. In presenza di tali condizioni, la spesa può essere accollata anche interamente da alcuni condomini che fruiscono dell’intero beneficio anche superando il limite delle tabelle millesimali. Anche in tal caso, comunque, l’intervento rimane condominiale e i pagamenti e le fatture devono transitare per l’amministratore condominiale. In assenza di tale accollo, in ogni caso, tutti i condomini sono obbligati a pagare le spese sostenute (circolare 24/E e 30/E del 2020).
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