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Il tirocinio non osta al regime forfettario solo se finalizzato all’iscrizione all’albo

Non precludono l’accesso anche la borsa di studio o il sussidio all’addestramento

ADOBESTOCK

di Stefano Mazzocchi

La domanda


Dopo l’università, sono stato stagista/tirocinante per una società nel settore palestre per sei mesi. Finito lo stage ho avuto la possibilità di continuare a lavorare per la stessa società, ma con partita Iva per svolgere u’attività da professionista in regime forfettario, frutto di quello che ho imparato durante lo stage, facendo assistenza di sala, corsi sportivi o schede di allenamento per i soci, fatturando alla stessa società. Il contratto di stage non dovrebbe riguardare la causa ostativa prevista per l’ex datore di lavoro nel regime forfettario, primo perché non si tratta di “datore di lavoro” e secondo perchè non si tratta di un “lavoro dipendente”. La legge per come era uscita a fine 2018 parlava generalmente di datore di lavoro ed escludeva dalla causa ostativa solo i tirocinanti che successivamente si sarebbero iscritti in un albo professionale, non è il mio caso perché non ho un albo come istruttore fitness. Posso continuare a tenere il regime forfettario?
A. M. – Milano

Per effetto dell’articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non può accedere al regime forfettario il contribuente che svolga l’attività “prevalentemente” nei confronti del proprio datore di lavoro o di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti (oppure nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili). Al riguardo, con la circolare 10 aprile 2019, n. 9/E, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che non rientrano nell’ambito di applicazione della causa ostativa, tra l’altro, i percettori dei redditi di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986 («somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante»). In materia, si segnala anche la risposta all’istanza di interpello 11 giugno 2019, n. 184, secondo cui può accedere al regime forfettario il contribuente che, aperta la partita Iva, svolge attività di lavoro autonomo prevalentemente nei confronti di un ente dal quale aveva percepito una borsa di studio; nell’occasione, in particolare, le Entrate chiarirono che la borsa di studio fu corrisposta dall’ente erogante «esclusivamente con l’intento di sostenere l’attività di studio svolta presso il medesimo ente, ovvero al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente». Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre verificare se nel caso in esame si può parlare di “borsa di studio” o di premi o sussidi «per fini di addestramento professionale», oppure di tirocinio. Nel primo caso, non opera la causa ostativa, mentre nella seconda ipotesi si deve approdare alla soluzione inversa, in quanto il tirocinio non osta all’accesso al regime forfettario soltanto quando è previsto ai fini dell’iscrizione ad un albo professionale.

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