L'esperto rispondeAdempimenti

Immobili nuovi, detrazione Iva anche in sede di acconto

di Alfredo Calvano

La domanda

Un contribuente ha sottoscritto un preliminare di acquisto immobile classe energetica A/B nel 2016, corrispondendo acconti in tale anno. Nell'anno 2017 ha stipulato rogito, corrispondendo acconti e saldo. Nel modello Redditi 2017, per l'anno 2016, non è stata riportata alcuna detrazione. Nel modello Redditi 2018, per l'anno 2017, ai fini della detrazione di cui al quadro RP59, in relazione agli acconti 2016, si perderà l'importo della prima rata non indicata nel modello Redditi 2017 o è possibile indicare rata 1 sull'importo totale (2016 più 2017)?

La detrazione dell'Iva nella misura del 50% del suo ammontare, assolta sull'acquisto di un immobile residenziale ceduto da un'impresa costruttrice (legge 208/2015 e Dl 244/2016), prevista limitatamente gli anni 2016 e 2017, è possibile anche in sede di versamento di acconto a condizione che il preliminare di acquisto sia stato registrato e che il rogito venga stipulato entro il 2017. Nello specifico del caso rappresentato, l'Iva pagata sugli acconti del 2016 doveva essere detratta nel modello Redditi 2017 (ricorrendo il presupposto della registrazione del preliminare) e quella sugli ulteriori acconti, unitamente a quella sul saldo 2017, nel modello Redditi 2018. Non è possibile, così come rappresentato nel quesito, concentrare in un'unica dichiarazione - quella del 2018, per l'anno 2017 – la somma dell'Iva complessivamente assolta negli anni 2016 e 2017, in quanto, nel rispetto del principio di cassa che caratterizza la fiscalità degli oneri sostenuti dalle persone fisiche, vanno interessate le rispettive annualità in cui l' onere stesso è stato sostenuto.

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