Immobili «patrimonio» della Srl: lavori edilizi senza ammortamenti deducibili
L’Iva resta indetraibile
Si conferma che le spese sostenute sia per la sistemazione del fabbricato, sia per la realizzazione della piscina, trattandosi di un bene patrimonio (immobilizzazione) e non di un bene merce o di un bene strumentale, non generano ammortamenti o altri componenti negativi di reddito deducibili (articolo 90, comma 2, Tuir, Dpr 917/1986).
Allo stesso modo, l’Iva relativa all’esecuzione dei suddetti interventi risulta indetraibile. A norma dell’articolo articolo 19-bis.1, lettera i), decreto Iva, Dpr 633/1972, infatti, è indetraibile l’Iva relativa alla locazione, manutenzione, recupero e gestione degli immobili abitativi (non strumentali o merce), salvo che per le per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività la costruzione di fabbricati abitativi e per quelle che esercitano l’attività esente di locazione con l’applicazione del pro-rata (nel caso di specie, si tratta di Srl con oggetto lo sviluppo di aree commerciali per la grande distribuzione).
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