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Immobili strumentali solo se iscritti nell’inventario

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di Gianluca Dan

La domanda

Un imprenditore individuale acquista (quale patrimonio personale privato e non relativo all’impresa) un immobile, nel quale intende esercitare la sua attività commerciale. Si chiede se sia corretto, non iscrivendo lo stesso immobile nell’inventario secondo quanto indicato all’articolo 65 del Tuir/2017, ritenere tale immobile appartenente alla sfera privata (sebbene nello stesso venga esercitata la suddetta attività commerciale) per cui non farlo partecipare al reddito di impresa, e pagando le imposte locali (Imu/Tasi) in sintonia a tale considerazione (immobile privato). Si chiede infine conferma che se quanto sopra corretto, è comunque possibile dedurre la quota percentuale di utenze quali energia elettrica, smaltimento rifiuti, spese idriche ecc.

La risposta è affermativa. Infatti l’articolo 65 del Tuir considera relativi all’impresa gli immobili strumentali (per natura o per destinazione) solo se indicati nell’inventario o per i soggetti in contabilità semplificata nel registro dei beni ammortizzabili.
Il loro utilizzo nell’attività di impresa consente comunque la deducibilità delle relative utenze ma non la deducibilità dei costi relativi all’immobile, quali gli ammortamenti, i canoni di leasing o le spese di manutenzione ordinaria/straordinaria.

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