Immobili vincolati, 110% sui soli lavori trainati
È necessario, comunque, il miglioramento delle due classi energetiche dell’edificio nel suo complesso da verificare dopo l’intervento
I benefici fiscali del superecobonus 110% (articoli 119 e 121 del decreto legge 34/2020, convertito in legge 77/2020, articolo 1, commi 28-36 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, circolari 24/E e 30/E del 2020), si applicano a prescindere dall’effettuazione degli interventi cosiddetti “trainanti”(cappotto e sostituzione dell’impianto), qualora l’immobile oggetto di intervento sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 42 del 2004) o gli interventi trainanti siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. Lo stesso viene confermato nell’articolo 2, comma 5, del decreto attuativo efficienza energetica del Mise (ministero dello Sviluppo economico) protocollo 159844 del 6 agosto 2020. Nel caso di specie, se ricorrono i presupposti (edificio vincolato o interventi vietati dai regolamenti edilizi), le spese sostenute per l’efficientamento energetico della singola unità, anche in condominio, rientrano tra le spese cui si applica il 110 per cento. È necessario, comunque, il miglioramento delle due classi energetiche dell’edificio nel suo complesso, da verificarsi post intervento (circolare 24/E/2020, circolare 30/E/2020).
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