Imposte

Import definitivo per lavorazione: detraibilità dell’imposta a rischio

Diniego dalla Corte Ue: il terzista non è proprietario, i costi non entrano nel prezzo

Chi introduce in Italia beni a scopo di lavorazione può fruire del regime di perfezionamento attivo, evitando di pagare dazi e Iva. Ma l’operatore potrebbe decidere di importare i beni a titolo definitivo assolvendo anche l’Iva in dogana, senza tuttavia divenirne proprietario.

In questo caso ci si domanda se spetti la detrazione dell’imposta. L’orientamento favorevole si fonda sulla risoluzione 96/E del 2007 che ha ammesso la detrazione dell’Iva sulle importazioni in prestito d’uso di metalli preziosi (per i quali il pagamento di compensi per l’uso è solo eventuale), non ritenendo necessaria la proprietà dei beni importati, conformemente a Cassazione, sentenza n. 7016/2001. Ciò che conta, infatti, sarebbe solo il nesso fra il bene importato e l’esercizio dell’attività, in linea con le conclusioni della sentenza Ue C-132/16.

Il diritto di detrazione è inoltre riconosciuto, in ragione del loro probabile futuro acquisto, per l’importazione di beni “coperti” da un contratto di consigment stock (risoluzione 346/E/2008 e risposta 509/2021). È altresì detraibile l’Iva sull’importazione di beni presi a noleggio dall’importatore, che li concederà in sub-noleggio, nel presupposto che siano indispensabili all’attività dell’operatore e le spese relative «influenzino il prezzo dei servizi» di sub-noleggio (risposta 6/2019).

A livello generale, è tuttavia ribadito che «solo l’effettivo destinatario della merce importata» può detrarre l’Iva in dogana (principio di diritto 13/2021 e risposta 4/2020), non spettando invece la detrazione, per esempio, al trasportatore che versa l’imposta sulle merci importate, dato che il loro valore non concorre a formare il corrispettivo del servizio di trasporto (sentenza Ue C-187/14).

L’intervento della Corte Ue

Tornando a chi importa beni oggetto di lavorazione, è da valutare con attenzione l’ordinanza della Corte di giustizia europea nella causa C-621/19: il caso riguarda un terzista slovacco che importa beni sui quali esegue interventi di ricondizionamento per poi consegnarli in altri Stati membri o fuori Ue, su incarico del committente svizzero proprietario degli stessi. Il diniego di detrarre l’Iva all’importazione, opposto dall’autorità fiscale locale, è confermato dai giudici Ue perché l’operatore non dispone dei beni come proprietario e i costi dell’importazione sono inesistenti o non incorporati nel prezzo delle operazioni “a valle” o in quello dei beni/servizi forniti.

Queste conclusioni mettono a rischio il comportamento di molti operatori, ancorché, a parità di risultato, esse avrebbero potuto essere meglio adattate alla situazione in esame. L’indetraibilità doveva forse derivare dal fatto che (si veda la sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale, curia.europa.eu) era il committente extraUe che avrebbe dovuto assumere una posizione Iva nello Stato della lavorazione, in quanto da detto Stato effettuava operazioni territorialmente rilevanti, ovverossia esportazione e cessione dei beni ricondizionati verso altri paesi. Così operando, sarebbe stato il committente a poter esercitare il diritto di detrazione, escludendo altri soggetti.

Nessuna conseguenza dovrebbe invece derivare per le altre situazioni potenzialmente interessate. Né per il consignment/call off stock, dato che la risposta 509/2021 richiama espressamente l’ordinanza C-621/19, senza estenderne le conclusioni alla fattispecie esaminata. Né per l’importazione di beni che, sebbene non acquistati dall’importatore, implicano il sostenimento di costi che incidono sul valore delle operazioni a valle, come nel caso della risposta 6/2019.

I punti chiave

1 Importazione Ue a tempo
L’importazione temporanea per lavorazione rientra, a livello doganale, nell’ambito del regime sospensivo del perfezionamento attivo che consente di introdurre merce extraunionale nel territorio Ue senza dazi e Iva. Per fruirne, serve apposita autorizzazione. Al termine della lavorazione i beni normalmente vengono riesportati (le regole nella circolare 8/D/2016)

2 Invio extraUe a tempo
Con procedura simmetrica, possono essere inviate all’estero (fuori del territorio Ue) merci unionali per essere sottoposte a lavorazione. Se si utilizza il regime del perfezionamento passivo, la reimportazione dei beni lavorati permette di applicare l’Iva sul solo valore della prestazione di perfezionamento (articoli 69 e 7 ter Dpr 633/1972)

3 Importazione definitiva
Per introdurre nello Stato beni oggetto di lavorazione l’importatore/terzista può optare per l’importazione definitiva assolvendo l’Iva in dogana. La detrazione d’imposta gli spetterebbe però solo se dispone dei beni come proprietario o se i costi d’importazione entrano nel corrispettivo dei beni/servizi forniti in esito alla lavorazione (ordinanza Ue C-621/19)

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