Imposte

Imposte estere, il tax credit non guarda la Convenzione

Restano detraibili anche gli importi versati in Paesi privi di accordo con l'Italia

di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo

La sempre maggior presenza di attività oltreconfine impone ai residenti in Italia (persone fisiche o imprese) un’attenta gestione dei modelli dichiarativi, in relazione al credito per le imposte pagate all’estero. Il tax credit è infatti il rimedio previsto contro la doppia imposizione giuridica che viene a crearsi in presenza di redditi transnazionali.

La disciplina
La riduzione della doppia imposizione avviene tramite il meccanismo ex articolo 165 del Tuir e riguarda i soggetti sia Ires che Irpef. Le imposte pagate all’estero in via definitiva sui redditi prodotti nello Stato estero sono portate a riduzione dell’imposta dovuta in Italia: se l’imposta estera risulta inferiore, occorre versare all’Erario la differenza; se invece risulta superiore, non si dà luogo alla restituzione dell’eccedenza in quanto il credito compete solo fino a concorrenza dell’imposta italiana relativa al reddito estero.

L’imposta estera che può essere portata a riduzione dell’Irpef o dell’Ires è quella effettivamente versata all’estero. Non è rilevante che sia stata assolta nello Stato estero per effetto dell’applicazione di ritenute o versata in autoliquidazione. Inoltre, sono ammesse in detrazione sia le imposte oggetto di una Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra lo Stato estero e l’Italia, sia le imposte formatesi in uno Stato senza Convenzione (articolo 15, comma 2, Dlgs 147/2015).

Infatti, secondo quanto chiarito dall’agenzia delle Entrate nella circolare 9/E/2015:

- se l’imposta estera è espressamente menzionata nella Convenzione, essa può essere scomputata in via automatica;

- se, invece, l’imposta estera non è menzionata nella Convenzione, occorre valutare che essa abbia natura di imposta sul reddito.

Sempre in relazione alle imposte va ricordato che non sussiste alcuna limitazione derivante dalla presenza di imposte assolte in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata (risoluzione 147/E/2007). Qualora l’imposta estera sia stata corrisposta in valuta differente dall’euro, occorre invece procedere alla conversione in base al cambio del giorno, secondo le regole previste dall’articolo 9, comma 2, del Tuir.

Infine va segnalato che, poiché il credito ex articolo 165 del Tuir spetta solo a condizione che le imposte estere siano state pagate a titolo definitivo, non sono riconosciute le imposte pagate in acconto o in via provvisoria (in relazione alle quali il credito verrà riconosciuto nell’anno in cui diventano definitive), oppure le imposte per cui esiste la possibilità di rimborso (totale o parziale).

I calcoli e la documentazione
Le imposte pagate a titolo definitivo all’estero possono essere portate in detrazione dall’imposta italiana in proporzione al rapporto tra il reddito prodotto all’estero e quello complessivo dichiarato in Italia (con questo conteggio: Reddito estero / Reddito complessivo al netto delle perdite pregresse x Imposta italiana).

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, il calcolo va fatto per ogni Stato in cui sono stati percepiti redditi; e l’ammontare della detrazione ammessa corrisponderà alla somma delle singole detrazioni relative ai diversi Paesi di produzione dei redditi, con il limite massimo dell’imposta netta determinata in Italia.

L’agenzia delle Entrate ha chiarito (circolare 9/E/2015, paragrafo 2.4) che per attestare il pagamento delle imposte per cui viene attribuito il credito d’imposta è necessario conservare e, in caso di controllo, esibire un set documentale composto dal prospetto dei redditi prodotti all’estero (dettagliato per singolo Stato), delle imposte pagate e del credito spettante, dalla dichiarazione dei redditi estera, la ricevuta di versamento delle imposte all’estero, la certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi e l’eventuale richiesta di rimborso. Sono ammesse (Assonime 1/2012) anche certificazioni rilasciate da intermediari italiani ed esteri, emesse in conformità alla disciplina interna per documentare imposte assolte all’estero (ad esempio, su dividendi o interessi).

LA GRAFICA / L’esempio

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