Imprese agricole, il registro fisso resiste in caso di comodato del terreno a un socio
L’agenzia si pronuncia sul caso di un terreno concesso in comodato ad un socio prima che sia trascorso un quinquennio dall’acquisto
Una società di persone con la qualifica di imprenditore agricolo professionale, non decade dal beneficio della applicazione della tassa fissa di registro ed ipotecaria, per l’acquisto del terreno, nel caso in cui conceda in comodato il terreno ad un socio prima che sia trascorso un quinquennio dall’acquisto. Lo precisa l’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 458/2020 dell’8 ottobre.
Le agevolazioni
L’ambito normativo è quello delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina (Ppc), contenuto nell’articolo 2, comma 4-bis, del Dl 194/2009, convertito nella legge n. 25/2010 il quale dispone che gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella gestione previdenziale agricola, sono soggetti ad imposta fissa di registro ed ipotecaria.
Decade dal beneficio l’acquirente che cede volontariamente i terreni o cessa di coltivarli o di condurli direttamente entro il termine di cinque anni dalla stipula dell’atto.
Il caso
Il caso esaminato dalla Agenzia riguarda l’acquisto del terreno da parte di una società semplice agricola che aveva usufruito dei benefici fiscali. Prima del decorso del quinto anno dall’acquisto, la società concedeva in comodato gratuito ad un socio il terreno per la relativa conduzione.
Così facendo la società avrebbe cessato la conduzione diretta, incorrendo quindi in una ipotesi di decadenza del beneficio.Era già accaduto in passato il percorso inverso: la risoluzione n. 455 del 1° dicembre 2008 aveva analizzato il caso di un terreno acquistato da persone fisiche fruendo delle agevolazioni piccola proprietà contadina e successivamente concesso in affitto ai soci.
In quella occasione, l’Agenzia non aveva ravvisato la decadenza perché i soci erano il coniuge e i figli. Tale conclusione dell’Agenzia era in linea con l’articolo 11 del D.lgs. n. 228/2001 il quale prevede che non scatta decadenza dai benefici se, durante il periodo vincolativo di 5 anni, l’acquirente alieni il fondo o lo conceda in godimento al coniuge, ai parenti entro il terzo o agli affini entro il secondo.
La soluzione
Anche in questa ipotesi inversa in cui è la società il soggetto acquirente che concede il terreno in comodato al socio coltivatore diretto, l’Agenzia delle Entrate esclude l’ipotesi di decadenza.Infatti, si legge nella risposta di ieri, l’agevolazione persiste nel caso in cui il comodatario socio della società comodante mantenga la qualifica di coltivatore diretto e coltivi direttamente il terreno.
Ciò che, a parere dell’ufficio, rileva ai fini del mantenimento dell’agevolazione è che la società che aveva effettuato l’acquisto fruendo delle agevolazioni concede il terreno in comodato ad un soggetto che nella compagine sociale integra la figura del coltivatore diretto e che, proprio in virtù della predetta qualifica, avrebbe potuto autonomamente accedere alle agevolazioni della piccola proprietà contadina.
Ne consegue il mantenimento dei benefici in capo alla società acquirente.Ricorda infine l’Agenzia che, per poter continuare a fruire delle agevolazioni, la società deve comunque mantenere nel quinquennio la qualifica di Iap e questo è possibile soltanto se la società abbia mantenuto in conduzione altro terreno.