Imu, fondazioni bancarie non esenti
La risposta è stata data dal dipartimento delle Finanze (Mef) durante Telefisco 2020
L'articolo 9, comma 6-quinquies del Dl 174/2012 stabilisce che «In ogni caso, l'esenzione dall'imposta sugli immobili disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153».
Con tale disposizione è stata data comunque veste normativa al principio già di per sé vigente nell'ordinamento secondo il quale il regime agevolativo di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del Dlgs 504/1992, non può trovare «in ogni caso» applicazione nei confronti delle fondazioni bancarie in quanto queste sono enti che non possiedono tutti i requisiti, di natura sia oggettiva sia soggettiva, prescritti dal Legislatore per poter beneficiare dell'esenzione dall'imposta in questione.
Al riguardo, occorre evidenziare che il citato articolo 7, comma 1, lettera i) del Dlgs 504/1992, è stato espressamente richiamato dall'articolo 1, comma 759, lettera g) della legge di bilancio 2020, che ha confermato l'esenzione dall'imposta per «gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i)».
Per cui, alla luce di tale impostazione normativa, si ritiene che la disposizione di cui all'articolo 9, comma 6-quinquies del Dl 174/2012, continua a trovare applicazione anche alla luce del nuovo impianto normativo previsto dal Legislatore, confermando in tal modo l'esclusione dall'esenzione Imu per le fondazioni bancarie.
La risposta è stata data dal dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia al quesito proposto dagli esperti e dai lettori del Sole 24 Ore nel corso di Telefisco 2020. Per maggiori informazioni www.telefisco.ilsole24ore.com
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