Imposte

Imu, proroga possibile ma non per la quota statale

La risoluzione 5 del dipartimento Finanze: il differimento può essere deciso dalla giunta ma va ratificato dal consiglio

di Luigi Lovecchio

L'acconto Imu può essere differito anche con delibera di giunta, purchè la stessa sia poi ratificata dal consiglio comunale. Non può invece essere prorogato il termine di pagamento della quota statale sui fabbricati D, trattandosi di entrata sottratta alla disponibilità degli enti. I comuni inoltre non possono disapplicare sanzioni e interessi, in assenza di una disposizione statale di autorizzazione. La risoluzione n. 5 del Mef fornisce indicazioni in ordine alla imminente scadenza del 16 giugno.

Il documento di prassi rileva, in via del tutto generale, come la tematica dei termini di versamento dei tributi rientri senz'altro nei poteri regolamentari dei comuni, non appartenendo ad alcuna delle materie riservate al legislatore statale (articolo 52, decreto legislativo 446/1997).

Sotto il profilo della individuazione degli organi competenti, la risoluzione apre alla possibilità di adottare, almeno inizialmente, una deliberazione di giunta che può essere assunta con una tempistica molto più breve di quella consiliare. Si può così consentire ai cittadini di conoscere in anticipo, rispetto alla scadenza di legge, le determinazioni dell'ente locale. La delibera dovrà poi essere necessariamente ratificata dal consiglio comunale che dovrà pronunciarsi entro il 31 luglio, termine di approvazione dei bilanci di previsione.

Non è invece ammissibile la delega alla giunta comunale del potere di approvazione delle aliquote, seppure con deliberazione consiliare. Questo perché non è possibile delegare un potere ad un soggetto che istituzionalmente ne è privo.

Per ciò che concerne l'Imu, l'articolo 1, comma 762, legge n. 160/2019, stabilisce le scadenze di versamento in deroga ai poteri regolamentari. Di norma, quindi, le suddette scadenze non sono modificabili. Tuttavia, il successivo comma 777, lettera b), prevede la possibilità di differire i termini se vi sono “situazioni particolari” e tra queste può senz'altro rientrare l'emergenza epidemiologica in atto. Ne deriva che i comuni possono posticipare la scadenza del 16 giugno, ma non con riferimento alla quota statale sui fabbricati di categoria catastale D. Tale quota, pari allo 0,76%, non è infatti né manovrabile né disponibile ai poteri regolamentari dei comuni, essendo di pertinenza dell'Erario.

Secondo il Mef, inoltre, il comune non potrebbe lasciar ferma la scadenza del 16 giugno, deliberando l'inapplicabilità di sanzioni e interessi per pagamenti avvenuti, ad esempio, entro il 30 settembre. Ciò perché, trattandosi di materia coperta dalla riserva di legge, agli stessi non sarebbe possibile rinunciare integralmente. Sul punto, il Mef ricorda il potere di deliberare ulteriori fattispecie di ravvedimento e dunque ammette la facoltà di ridurre le sanzioni ma esclude che ciò possa spingersi sino all'azzeramento. La risoluzione trascura tuttavia che la norma richiamata (articolo 1, comma 775, legge n. 160/2019) autorizza espressamente gli enti locali a deliberare anche circostanze “esimenti” e non solo “attenuanti”. Ne consegue che la decisione di disapplicare totalmente le sanzioni, motivata per l'appunto da circostanze eccezionali, appare senz'altro legittima.

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