Incentivi fiscali ancora troppo deboli per la composizione negoziata
Transazione esclusa ma rinviabile a un accordo di ristrutturazione dei debiti. Oltre alle rateizzazioni da valutare le nuove chance di rottamazione in manovra
Una delle ragioni del modesto ricorso in questi mesi alla nuova procedura di composizione negoziata della crisi di impresa – introdotta dal Dl 118/2021 e poi trasfusa negli articoli da 12 a 25-quinquies del Codice della crisi di impresa di cui al Dlgs 14/2019 – può essere individuata negli scarsi incentivi sul fronte fiscale. Considerato che quelli erariali sono generalmente crediti significativi nelle imprese in crisi, la principale caratteristica che dovrebbe avere una procedura di composizione della crisi è quella di poter consentire la falcidia dei debiti fiscali.
Sotto questo aspetto la composizione negoziata si presenta carente in quanto non consente di accedere direttamente alla transazione fiscale, per cui – per ottenere lo stralcio dei debiti – l’unica possibilità è di concludere la procedura con la sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o presentare un concordato preventivo. Ma in tal caso risulta forse più conveniente accedere direttamente a tali istituti senza transitare per la composizione negoziata. In realtà qualche incentivo in termini di riduzione delle sanzioni e degli interessi fiscali è comunque previsto anche nella composizione negoziata, ma si tratta di benefici tutto sommato modesti.
Rateazione e deduzione
In attesa dell’approvazione definitiva da parte del Parlamento della nuova rottamazione contenuta nel Ddl di Bilancio, per gestire il debito fiscale non resta che percorrere, quindi, le procedure ordinarie di rateizzazione delle cartelle esattoriali, secondo l’articolo 19, Dpr 602/1973 (rateizzazione ordinaria in 72 rate mensili o straordinaria in 120 rate mensili), mentre per i tributi non ancora a ruolo è prevista la possibilità di chiedere all’agenzia delle Entrate la rateizzazione in 72 rate mensili, ma ciò solo alla conclusione del contratto o dell’accordo con i creditori e alla relativa pubblicazione nel registro imprese.
Tale rateizzazione si presenta più breve (rispetto a quella straordinaria dei ruoli in 120 rate mensili) e inoltre può essere concessa solo alla conclusione positiva della composizione, evento che può avvenire anche entro i 12 mesi di possibile durata della procedura stessa. Sarebbe stato opportuno, invece, prevedere l’accesso automatico alla rateizzazione dei debiti non ancora trasferiti al concessionario della riscossione già con la presentazione dell’istanza alla Camera di commercio, in modo da evitare che nel corso della procedura i debiti fiscali vengano iscritti a ruolo, con aggravio di oneri per l’impresa.
Sotto il profilo delle imposte sui redditi la composizione negoziata, pur non essendo stata ancora inserita tra le procedure che danno diritto alla detassazione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti e alla deduzione “automatica” delle perdite su crediti, consente comunque di accedere a detti benefici fiscali stante il richiamo alle norme del Tuir da parte dell’articolo 25-bis, comma 5, del Codice della crisi. Tali incentivi fiscali si applicano a partire dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto o dell’accordo con i creditori.
Resta da capire se la scelta di non intervenire direttamente sul Tuir rappresenti soltanto una tecnica legislativa oppure abbia il significato di circoscrivere l’applicazione dell’articolo 88, comma 4-ter e dell’articolo 101, comma 5, rispetto al contesto generale di tali disposizioni. In ogni caso il legislatore dovrà rivedere le norme che continuano a richiamare le procedure dell’abrogata legge fallimentare.
Iva e cessione d’azienda
Altro limite della composizione negoziata è sul fronte dell’Iva in quanto non è stata inserita tra le procedure di cui all’articolo 26, comma 3-bis, Dpr 633/1972 che danno diritto al creditore di recuperare l’Iva non riscossa mediante emissione di nota di variazione già in fase avvio della procedura di composizione.
Infine, va segnalato che nel caso di cessione d’azienda attuata nell’ambito della composizione negoziata può essere disapplicata la responsabilità civilistica del cessionario per i debiti dell’azienda (articolo 2560, comma 2, Codice civile), ma non è prevista analoga deroga per la specifica responsabilità dei debiti tributari ai sensi dall’articolo 14 del Dlgs 472/1997.
Riccardo Ranalli
Dossier e monografie