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Indebito utilizzo del plafond Iva e frodi fiscali

di Francesco D'Alfonso

N. 24

settimana-fiscale

In materia di plafond Iva, l’obiettivo di prevenire la frode fiscale può talvolta giustificare la previsione di obblighi in capo ai fornitori. In particolare, le circostanze che il fornitore abbia agito in buona fede, che abbia adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere e che sia esclusa la sua partecipazione ad una frode possono costituire elementi importanti per determinare la possibilità di obbligare tale fornitore ad assolvere l’Iva a posteriori.

Tuttavia, a tal fine è necessario che le autorità nazionali fissino i requisiti per la non applicazione dell’imposta all’operazione, in modo da consentire ai fornitori di conoscere con esattezza l’estensione degli obblighi che esse impongono loro. Ciò nondimeno, nell’ambito nazionale l’Amministrazione finanziaria non ha previsto in capo ai fornitori un onere di controllo in merito alla spettanza del trattamento di non imponibilità ad Iva riservato all’«esportatore abituale», richiesto invece dagli Uffici in sede di verifica sulla base di una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Quadro introduttivo

Con riferimento al plafond Iva, la facoltà per il cd. «esportatore abituale» di acquistare beni e servizi in sospensione d’imposta può comportare, per le stesse caratteristiche dell’istituto, degli abusi.

Nello specifico, l’utilizzo indebito del plafond Iva può realizzarsi laddove il cessionario/committente non abbia le caratteristiche di «esportatore abituale», acquisti in sospensione d’imposta più di quello che avrebbe dovuto oppure crei un plafond parzialmente irregolare.

Quanto, in...