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Interventi con il 65%: il percorso «fai da te» per arrivare allo sconto

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di Dario Aquaro

La domanda

Nel settembre scorso ho sostituito le finestre del mio alloggio, secondo i requisiti tecnici per la detrazione fiscale del 65%. Ho pagato con bonifico e inviato telematicamente la documentazione all'Enea. Per la trasmissione dei documenti ho provveduto da solo. Ora però non trovo più la ricevuta dell'avvenuto invio, che avevo stampato. In sede di dichiarazione, al Caf mi dicono che è invece necessario conservarla. Come posso recuperarla? Inoltre, sarei ancora in tempo per rettificare la comunicazione? - A. P. Torino

La ristampa della pratica inoltrata per la detrazione fiscale sugli interventi di risparmio energetico è sempre possibile. Basta accedere al sito dell’anno di riferimento (nel caso in questione, finanziaria2014.enea.it) con le credenziali già utilizzate (username e password) e cliccare su «area personale».

In circostanze straordinarie, quando ad esempio non si è in possesso delle credenziali, si può richiedere copia dei documenti attraverso il link «aiuto in linea» dello stesso portale.

Per i lavori completati nel 2014, si è comunque ancora in tempo per effettuare le modifiche alle richieste di detrazione già trasmesse, salvarle e inviarle di nuovo all’Enea. Il termine massimo per la rettifica è infatti quello di presentazione della dichiarazione dei redditi: quindi, al limite, il 30 settembre (scadenza di Unico).

L’invio all’Enea

L’invio della documentazione all’Enea costituisce – insieme al vincolo di osservare determinati requisiti tecnici (dettati dal “decreto edifici”, Dm 19/02/2007) – uno degli obblighi che caratterizzano l’ecobonus rispetto alla detrazione del 50% per le ristrutturazioni. L’invio va eseguito entro 90 giorni dalla fine dei lavori, cioè dal collaudo delle opere, compilando la scheda descrittiva degli interventi e – dove previsto – l’attestato di qualificazione energetica.

L’attestato di qualificazione

Quest’ultimo è necessario per i lavori di riqualificazione energetica globale degli edifici, di coibentazione e di sostituzione di infissi su parti condominiali. Le stesse opere per le quali è obbligatorio ottenere, ma non inviare, l’Ape (attestato di prestazione energetica).

L’attestato di qualificazione energetica (distinto dunque dall’Ape) comprende i dati relativi all’efficienza dell’edificio post-intervento, secondo lo schema dell’allegato A del “decreto edifici”, e deve essere firmato e timbrato da un professionista abilitato, la cui parcella è comunque detraibile.

È il documento più specificamente riservato ai “tecnici”: per gli interventi nei quali non è contemplato, si può infatti procedere con il “fai da te” nell’iter di trasmissione (per qualsiasi approfondimento è a disposizione il sito efficienzaenergetica.acs.enea.it).

L’iter “fai da te”

Dopo essersi registrati e aver avuto accesso al sistema, si inseriscono i dati del beneficiario e dell’immobile, si sceglie il tipo di intervento (e il comma di legge ad esso associato), e si arriva alla scheda descrittiva. Che può essere appunto compilata dallo stesso utente e fa riferimento all’allegato E del “decreto edifici”, per la sostituzione di impianti termici; o allegato F, se riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari oppure l’installazione di pannelli o di schermature solari.

La scheda contiene i dati del soggetto e dell’immobile (compilati automaticamente dal sistema in base alle informazioni già inserite dall’utente)la tipologia e il dettaglio dell’intervento, il risparmio energetico conseguito e i costi sostenuti: con l’importo delle spese professionali (se presenti) e quello da usare per la detrazione.

Il risparmio energetico

Come può l’utente definire il risparmio energetico? Se per gli impianti termici ci sono le indicazioni tabellari fornite da Enea, che lo guidano nel calcolo, e per le schermature solari è concesso anche indicare un valore pari a zero (in assenza di una valutazione “tecnica”), per gli infissi nelle singole unità immobiliari e per i pannelli solari il conteggio avviene in automatico.

Per gli infissi è sufficiente inserire i dati riportati all’interno della certificazione del produttore della finestra, con le specifiche relative alla trasmittanza dei vecchi e nuovi prodotti. Il produttore può infatti stimare i vecchi valori, pur in modo approssimativo (e “da remoto”), in base alla descrizione fornita dall’utente su telaio, area vetrata, tipo di vetro eccetera.

Spesso gli installatori, dopo gli interventi, si offrono per effettuare anche la trasmissione all’Enea (come servizio aggiuntivo, a pagamento).

È vero che la spesa per la redazione dei documenti è anch’essa detraibile. Ma se nel corso degli anni si è provveduto a semplificare sempre più l’iter e agevolare le pratiche “fai da te” è anche per consentire di risparmiare su queste spese.

I documenti da conservare

Al termine della procedura di trasmissione, si riceve dunque il Cpid (codice personale identificativo), che identifica la pratica e vale a tutti gli effetti come prova dell’avvenuto invio. Va stampato e conservato, insieme agli allegati inviati (E o F), debitamente firmati e datati. Insieme ad altri documenti che non vanno invece trasmessi: le fatture delle spese sostenute; la ricevuta del bonifico “parlante” (obbligatorio per le persone fisiche); le schede tecniche; l’asseverazione del tecnico, per dimostrare che l’intervento sia conforme ai requisiti richiesti dal “decreto edifici”.

L’asseverazione può essere rimpiazzata dalla certificazione del produttore: dell’infisso; della caldaia a condensazione, nel caso di potenza termica inferiore a 100 kW; della pompa di calore, in impianti di potenza elettrica nominale inferiore a 100kW.

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