Adempimenti

Invio della dichiarazione entro il 10 settembre per il fondo perduto: quando si può evitare lo sprint

Il confronto con il bilancio 2020 e la percezione di vecchi aiuti possono rendere superfluo l’invio del modello

di Marco Magrini

Gli studi professionali sono alle prese in questi giorni con l’anticipo della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2020 entro il 10 settembre, necessario per i soggetti interessati a ricevere il contributo a fondo perduto “a conguaglio” o “perequativo” previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 27 del Dl 73/21 (Sostegni bis).

È un fatto che, ad oggi, le regole rilevabili dal Dl Sostegni bis sono incomplete e non permettono di individuare con certezza i beneficiari: oltre al decreto del Mef, mancano anche indicazioni da parte dell’agenzia delle Entrate. Già adesso, però, ci sono situazioni in cui è possibile individuare fino da ora la mancanza dei presupposti necessari a ottenere il contributo a fondo perduto, evitando così l’inutile l’accelerazione per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Proviamo allora a delineare alcune di queste situazioni di esclusione, così da orientare l’attività di studio.

1. Ricavi/compensi oltre 10 milioni. Sono potenzialmente ammessi al contributo gli operatori economici che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni nel periodo d’imposta 2019 per i contribuenti con riferimento all'anno solare. Chi si colloca sopra questa soglia, può evitare l’accelerazione.

2. Altre esclusioni puntuali. Il contributo non spetta inoltre agli enti pubblici (articolo 74 Tuir) e agli intermediari finanziari e società di partecipazione (articolo 162-bis Tuir).

3. Il calo del risultato economico. In generale, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita dal decreto Mef. Pur non conoscendo la percentuale, potranno astenersi dall’anticipare la presentazione della loro dichiarazione dei redditi dell’anno 2020 tutti i soggetti che rileveranno un miglioramento del risultato economico dal confronto del bilancio 2020 rispetto al 2019.

4. Gli aiuti già ottenuti. Anche in presenza del peggioramento che sarà richiesto dal decreto del Mef, dall’ammontare determinato secondo le regole che saranno definite dovranno essere defalcati i contributi a fondo perduto eventualmente già ottenuti per il sostegno nel contrasto al Covid-19, nel corso del 2020 e 2021, a partire dal Dl Rilancio fino al Dl Sostegni bis. Alla luce di questa considerazione, quindi, potranno astenersi dall’invio anticipato della dichiarazione coloro che hanno già ottenuto contributi a fondo perduto in misura pari o superiore al differenziale negativo in presenza di un peggioramento del risultato economico. Ad esempio, pur ipotizzando che la percentuale del decreto ministeriale dovesse essere del 100%, con un risultato economico negativo pari a 1.000 e precedenti contributi a fondo perduto ricevuti pari a 2mila non scatterebbero le condizioni per il “perequativo” perché gli aiuti vanno detratti da quanto ottenibile con il nuovo contributo.

Le situazioni di incertezza
Per chi avesse dubbi circa la corretta individuazione del parametro di riduzione del risultato economico dell’esercizio, in assenza di una contabilità generale ed un bilancio, come ad esempio per i titolari di reddito di lavoro autonomo che determinano il reddito per cassa, in attesa di indicazioni dell’agenzia delle Entrate, la presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 10 settembre è l’unico strumento per avere una chance.

D’altra parte, è evidente che l’anticipo dell’adempimento, in scadenza ordinaria entro il 30 novembre 2021, potrebbe non avere alcuna concreta utilità e lo sforzo di contribuenti e loro consulenti risultare vano quando le regole e la misura del contributo verranno completate dall’emanazione del decreto Mef, ma costituisce condizione essenziale che funge da spartiacque distintivo fra i soggetti interessati potenzialmente ammissibili e gli esclusi a priori (si veda l’articolo di Giuseppe Morina e Tonino Morina).


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