Iperammortamento, i costi accessori al bene principale ne seguono la stessa sorte
Nel 2018 abbiamo acquistato un macchinario, pagando l’acconto del 20% e ricevendo la conferma d’ordine del fornitore al fine di applicare l’iperammortamento del 150% previsto per gli acquisti del 2018, con consegna dei beni entro fine 2019. Così è avvenuto, ma in sede di installazione della macchina, nel 2019, abbiamo sostenuto ulteriori costi per impianti elettrici necessari al funzionamento del macchinario. Per questi impianti non era stato pagato alcun acconto in quanto la complessità dell’investimento, per le opere necessarie per l’installazione, non permettevano ancora una stima precisa. La domanda è se queste opere stimate intorno al 6% del valore del macchinario, vanno considerate con la normativa 2018 in quanto legate alla macchina principale, oppure non possono rientrare in quanto non previste inizialmente? Un’ulteriore interpretazione è che, siccome sono necessarie al funzionamento della macchina, fanno slittare l’intero investimento nella normativa applicabile del 2019 (170%) ? M. B. - Savona
La deduzione rappresentata dall’iperammortamento al costo dei beni determinato a norma dell’articolo 110 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione individuati dal principio contabile dell’organismo italiano di contabilità OIC16. Pertanto, qualora i costi sostenuti siano accessori al bene principale ne seguirebbero la stessa sorte. Prudenzialmente, si potrebbe adottare l’interpretazione fornita dall’agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2019, la quale ha chiarito che in caso di versamento ex post di un acconto inferiore al 20% entro il 31 dicembre 2018, il calcolo vada suddiviso tra parte agevolabile al 150% e parte da assoggettare ai limiti per scaglioni stabilita per il 2019.
Invia un quesito all’Esperto risponde