L'esperto rispondeImposte

Irap, niente esonero se il primo acconto 2020 con il metodo storico è nullo

Decreto rilancio

immagine non disponibile

di Gianluca Dan

La domanda

In merito al primo acconto Irap 2020 non dovuto, si chiede se le disposizioni dell’articolo 24 del cosiddetto decreto Rilancio (Dl 34/2020), si applicano anche nell’ipotesi in cui per il periodo d’imposta 2019 il valore della produzione sia stato negativo e quindi nessuna imposta Irap era dovuta per tale annualità. In tale ipotesi, nessun acconto era dovuto per l’anno 2020, ma considerato che nel periodo d’imposta 2020 è stato conseguito un valore della produzione positivo con importo complessivamente dovuto di imposta Irap 2020 pari a 1.000 euro, si chiede se spetti comunque l’agevolazione di vedersi riconosciuto il primo acconto come “non dovuto” nella misura pari a 500 euro, trattandosi, nel caso di specie, di contribuente soggetto agli Isa.
L. R. – Napoli

Si propende per una risposta negativa in quanto la prima rata dell’acconto Irap calcolata con il metodo storico non era dovuta. Si ricorda che la circolare 27/E/2020 dell'agenzia delle Entrate ha chiarito che il primo acconto “figurativo” da sottrarre non può mai eccedere il 40 per cento (ovvero il 50 per cento) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere. Nel caso specifico, il primo acconto con il metodo storico era nullo.

Consulta L’Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©