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Irap, ricorso precluso per chi ha pagato le prime rate dell’avviso bonario

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di Rosanna Acierno

La domanda

Agente di commercio presenta nell’anno 2014 la dichiarazione Irap anno 2013 con un debito di imposta di 10mila euro, che non versa. L’agenzia delle Entrate notifica un avviso bonario di 10mila euro con sanzioni e interessi, che il contribuente decide di pagare a rate (è ancora in corso il pagamento dilazionato). Il contribuente, privo di autonoma organizzazione, alla luce della giurisprudenza in materia di Irap presenta all’ufficio istanza di rimborso dell’importo dichiarato come dovuto, ma a oggi l’ufficio non ha ancora risposto. Ritenete possibile, in alternativa al ricorso alla Ctp contro il silenzio-rifiuto, ripresentare la dichiarazione Irap ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998 con dati contabili a zero, evidenziando una eccedenza di versamento a credito del contribuente dato dalla sommatoria degli importi rateizzati pagati (solo imposta), da chiedere a rimborso o compensare, chiedendo inoltre l’annullamento del bonario per le rate ancora da pagare?

Nel caso prospettato, avendo cominciato a versare, seppure a rate, l’importo richiesto con l’avviso bonario a titolo di Irap, sanzioni ridotte e interessi, il contribuente ha di fatto accettato la pretesa erariale, rinunciando altresì alla proposizione di un eventuale ricorso con la conseguenza che, in caso di ripensamento, non gli spetterà più alcun rimborso delle somme versate. Per le stesse ragioni, un’eventuale impugnazione del silenzio rifiuto all’istanza di rimborso sarebbe dichiarata inammissibile dal giudice tributario. Inoltre, stante la definitività dell’avviso bonario, non sembra opportuno interrompere il pagamento delle rate ancora dovute, né presentare una nuova dichiarazione Irap con dati contabili a zero, né tanto meno procedere con la compensazione dell’Irap che si ritiene essere a credito.

Rimane ferma per gli anni successivi al 2013 la possibilità di non procedere con il pagamento dell’Irap e d impugnare gli eventuali atti impositivi che saranno emessi dall’agenzia delle Entrate laddove si ritenga di non avere il requisito dell’autonoma organizzazione, anche alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione, con le sentenze 12108, 12109, 12110 e 12111 del 2009.

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