Irap, ricorso precluso per chi ha pagato le prime rate dell’avviso bonario
Nel caso prospettato, avendo cominciato a versare, seppure a rate, l’importo richiesto con l’avviso bonario a titolo di Irap, sanzioni ridotte e interessi, il contribuente ha di fatto accettato la pretesa erariale, rinunciando altresì alla proposizione di un eventuale ricorso con la conseguenza che, in caso di ripensamento, non gli spetterà più alcun rimborso delle somme versate. Per le stesse ragioni, un’eventuale impugnazione del silenzio rifiuto all’istanza di rimborso sarebbe dichiarata inammissibile dal giudice tributario. Inoltre, stante la definitività dell’avviso bonario, non sembra opportuno interrompere il pagamento delle rate ancora dovute, né presentare una nuova dichiarazione Irap con dati contabili a zero, né tanto meno procedere con la compensazione dell’Irap che si ritiene essere a credito.
Rimane ferma per gli anni successivi al 2013 la possibilità di non procedere con il pagamento dell’Irap e d impugnare gli eventuali atti impositivi che saranno emessi dall’agenzia delle Entrate laddove si ritenga di non avere il requisito dell’autonoma organizzazione, anche alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione, con le sentenze 12108, 12109, 12110 e 12111 del 2009.
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