1. In sintesi
Gli intermediari e i contribuenti sono tenuti a seguire specifiche modalità operative per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo di imposta 2024 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale (Cpb) per i periodi d’imposta 2025 e 2026.
A stabilirlo è il provvedimento direttoriale 176087/2025 dell’11 aprile con cui contestualmente sono state approvate anche le specifiche tecniche da utilizzare per predisporre i file contenenti l’elenco dei contribuenti per i quali gli incaricati della trasmissione telematica richiedono i dati, e quelle con cui sono resi disponibili i file contenenti tali ulteriori informazioni.
Tali dati saranno messi a disposizione direttamente dall’agenzia delle Entrate, seguendo due procedure di accesso distinte: con modalità massiva (riservata agli intermediari abilitati) e con modalità puntuale (accessibile sia agli intermediari che ai singoli contribuenti). Si segnala che gli intermediari, a partire dal 30 aprile 2025, possono inviare le richieste per l’acquisizione massiva degli ulteriori dati relativi alle “precalcolate Isa2025”, utilizzando il software di compilazione pubblicato il 29 aprile scorso con avviso sul sito dell’Agenzia.
Restando in tema, si ricorda, che con altro provvedimento sempre dell’11 aprile, il 176203/2025, l’agenzia delle Entrate ha individuato i livelli Isa 2025 per l’anno d’imposta 2024, in funzione dei punteggi raggiunti dai contribuenti.
2. Le modalità di acquisizione degli ulteriori dati
La finalità principale del provvedimento direttoriale è quella di agevolare l’accesso ai dati necessari per la determinazione del punteggio di affidabilità fiscale dei contribuenti, nonché per la predisposizione delle proposte di concordato preventivo biennale. A tal fine, sono previste due distinte modalità di acquisizione dei dati:
- modalità “massiva”, per più contribuenti;
- modalità “puntuale”, per un singolo contribuente.
3. L’accesso massivo
I soggetti intermediari (come i commercialisti e gli altri consulenti fiscali) possono acquisire con modalità massiva i dati per i propri assistiti.
La procedura da seguire cambia a seconda che gli intermediari risultino già abilitati alla consultazione dei cassetti fiscali dei contribuenti interessati oppure no.
Di seguito si illustrano nel dettaglio le due diverse casistiche.
1. Intermediari con delega
Se l’intermediario è già in possesso di una delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, può trasmettere, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei deleganti per i quali richiedono di acquisire i dati.
Il file inviato deve contenere:
- il codice fiscale del soggetto richiedente;
- per ciascun delegante: l’indicazione di possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del delegante.
L’attivazione della fornitura massiva è subordinata alla preliminare verifica che la delega alla consultazione del cassetto fiscale dei deleganti sia attiva alla data di invio della richiesta.
Il file è predisposto e controllato tramite i pacchetti software resi disponibili dall’agenzia delle Entrate o predisposto con altri strumenti non ufficiali, utilizzando il software di controllo reso disponibile dall’Agenzia. Come già evidenziato, con la pubblicazione sul sito dell’agenzia delle Entrate del software di compilazione, a partire dal 30 aprile 2025, gli intermediari possono inviare le richieste per l’acquisizione massiva degli ulteriori dati relativi alle “precalcolate Isa2025”.
In tale contesto operativo, il contribuente può sempre visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i propri dati consultando il proprio cassetto fiscale, disponibile nella sua area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate (area riservata).
2. Intermediari senza delega
In mancanza di una delega attiva, è prevista una procedura più articolata: gli intermediari devono acquisire una delega in formato cartaceo o elettronico dal contribuente, corredata da copia del documento di identità del delegante in corso di validità.
Come precisato nel provvedimento, tali modalità saranno valide fino a quanto non saranno operative le funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega, prevista dal punto 12 del provvedimento Entrate 375356 del 2 ottobre 2024.
La delega di cui sopra deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
- codice fiscale e dati anagrafici dell’eventuale rappresentante legale/negoziale, ovvero tutore del delegante;
- periodo di imposta a cui si riferisce il modello Isa;
- data di conferimento della delega.
Anche in questo caso, i soggetti intermediari che richiedono la fornitura massiva dei dati, devono trasmettere all’Agenzia, tramite il servizio telematico Entratel, un file con l’elenco dei contribuenti da cui hanno ricevuto la delega per l’acquisizione dei dati necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo ali Isa per il periodo di imposta 2024 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026.
Il file inviato deve contenere:
- il codice fiscale del soggetto richiedente;
- per ciascun delegante, i seguenti elementi: codice fiscale del contribuente, codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale/negoziale, ovvero tutore del delegante, numero e data della delega, tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della delega.
Devono altresì essere indicati:
- gli elementi di riscontro della dichiarazione Iva 2024 (anno d’imposta 2023) – o, in assenza di questa, del modello dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli Isa 2024 (periodo d’imposta 2023) – presentata da ciascun delegante.
È necessaria anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 445/2000, con cui l’intermediario dichiara di aver ricevuto specifica delega ai fini dell’acquisizione dei dati in questione, che gli originali delle deleghe sono conservati per 10 anni presso la sua sede o ufficio e che i dati dei deleganti e delle deleghe indicati nel file corrispondono a quelli riportati negli originali delle deleghe.
Anche in questo caso, la fornitura massiva viene attivata soltanto dopo la positiva verifica dei dati comunicati e nel caso in cui si utilizzino strumenti diversi da quelli forniti dalle Entrate, è comunque disponibile un applicativo per il controllo dei file generati.
Il provvedimento prosegue indicando nel dettaglio le regole di conservazione delle deleghe da parte degli intermediari. In particolare, è previsto che gli intermediari devono conservare le deleghe acquisite, unitamente alle copie dei documenti d’identità dei deleganti e individuare uno o più responsabili per la gestione delle suddette deleghe. Le stesse devono altresì essere annotate giornalmente in un apposito registro cronologico.
Inoltre, l’agenzia delle Entrate potrà effettuare controlli sulle deleghe - anche a campione - e richiedere copia della documentazione. In caso di irregolarità, sono previste revoche e sanzioni.
In ogni caso, il contribuente potrà sempre visualizzare l’elenco dei suoi delegati consultando il proprio cassetto fiscale.
3. Esito della richiesta
Entro 5 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce, nella sezione “Ricevute” dell’area riservata del sito internet Ade, un file, identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, rilasciato dall’agenzia delle Entrate, contenente l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse. In tal caso, occorrerà trasmettere un nuovo file contenente i dati corretti.
4. Disponibilità dei dati richiesti in modalità massiva
L’agenzia delle Entrate comunicherà tramite un apposito avviso online la data a partire dalla quale sarà possibile prelevare i file.
Per quanto riguarda la fornitura massiva, i file saranno resi disponibili nell’area riservata del sito delle Entrate dell’utente che ha inviato la domanda, entro 5 giorni dalla data della richiesta o, se la richiesta è stata inviata prima dell’attivazione del canale, entro 5 giorni dalla data di apertura della procedura.
Contestualmente saranno accessibili anche l’elenco dei contribuenti per i quali non è stato predisposto alcun file e l’elenco dei contribuenti per i quali il file è stato richiesto e reso disponibile.
I file saranno disponibili per un periodo di 20 giorni lavorativi, secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento stesso.
4. L’accesso puntuale
In alternativa alla modalità massiva, il contribuente potrà scaricare autonomamente il file con i dati richiesti, accedendo al proprio cassetto fiscale, disponibile nell’area riservata.
L’area riservata è accessibile previa autenticazione mediante uno dei seguenti strumenti:
- Cie, Spid o Cns;
- credenziali Fisconline/Entratel.
Il contribuente potrà consultare i dati accedendo al proprio cassetto fiscale, mentre gli intermediari delegati dovranno accedere, dalla propria area riservata del portale delle Entrate, al servizio “Cassetto Fiscale Delegato” del soggetto dal quale hanno ricevuto la relativa delega.


