Iva agevolata per la prima casa non ancora completata
L’agenzia delle Entrate ha precisato con la circolare 12/E dell’1 marzo 2007 che «per quanto concerne il trattamento fiscale da applicare alla cessione di un fabbricato non ultimato, occorre tener conto che l’articolo 10, nn. 8-bis) e 8-ter) del Dpr 633 del 1972, nell’individuare il regime Iva applicabile alla cessione di fabbricati, non tratta specificamente anche dei fabbricati “non ultimati”. Ciò diversamente da quanto espressamente previsto in altri ambiti normativi (come, ad esempio, il n. 21) della Tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/72 e il n. 127-undecies) della Tabella A, parte III, allegata al medesimo Dpr).
Ciò induce a ritenere che la cessione di un fabbricato effettuata da un soggetto passivo d’imposta in un momento anteriore alla data di ultimazione del medesimo (come individuata nel paragrafo che precede) sia esclusa dall’ambito applicativo dei richiamati numeri 8-bis) e 8-ter) dell’articolo 10 del Dpr 633/72 trattandosi di un bene ancora nel circuito produttivo, la cui cessione, pertanto, deve essere in ogni caso assoggettata ad Iva.
Nell’eventualità che la cessione abbia ad oggetto un fabbricato “non
ultimato” per il quale sussistano i requisiti “prima casa” resta ferma
l’applicazione dell’aliquota ridotta di cui al n. 21) della Tabella A, parte II, allegata al Dpr 633 del 1972.
Resta ferma, altresì, l’applicazione dell’aliquota agevolata di cui al n. 127-undecies) della Tabella A, parte III, allegata al medesimo Dpr, ove ne sussistano tutti i presupposti di legge”.
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