Iva su alimenti e bevande, somministrazioni e cessioni di beni sul doppio binario
Le somministrazioni di alimenti e bevande sono soggette a Iva nella misura del 10% mentre le cessioni di beni scontano l’Iva nella misura applicabile alla tipologia del bene venduto. Questo il contenuto del principio di diritto 9/2019 pubblicato ieri dalle Entrate ( clicca qui per consultarlo ).
L’Agenzia ricorda che le somministrazioni di alimenti e bevande costituiscono una prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 3, comma 2, n. 4 del Dpr 633/1972 e, a differenza delle cessioni di beni, sono caratterizzate da una commistione di «prestazione di dare» e «prestazioni di fare». Ai fini Iva, il punto 121) della tabella A, parte III allegata al Dpr 633/1972 prevede l’applicazione dell’aliquota del 10% per le somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici. Al contrario, con riferimento alle cessioni di beni, non è prevista alcuna specifica aliquota ma si applicherà quella propria del bene oggetto di cessione.
Ne consegue che il medesimo bene potrà scontare una aliquota Iva differente a seconda che sia oggetto di cessione o di somministrazione. Si pensi, ad esempio, al vino; la cessione di una bottiglia di vino è soggetta ad aliquota ordinaria nella misura del 22% (in quanto il vino non è in alcun punto della tabella A, parte II e III relativo alle aliquote agevolate). La somministrazione di un bicchiere di vino, invece, è soggetta ad aliquota del 10%; in caso di somministrazione, in sostanza, l’aliquota Iva del prodotto somministrato diventa irrilevante.
La qualificazione delle due operazioni come cessione di beni/prestazioni di servizi comporta modalità diverse relativamente al momento di fatturazione.
Infatti, ai sensi dell’articolo 21 del Dpr 633/1972, la fattura va emessa al momento di effettuazione dell’operazione, come definito dall’articolo 6 dello stesso decreto.
L’articolo 6 dispone che il momento di effettuazione dell’operazione coincide con la consegna per i beni mobili e con il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi.
Ne consegue che in caso di cessione di beni la fattura dovrà essere emessa al momento della consegna degli stessi oppure, nel caso di scelta della modalità di fatturazione differita, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (quindi della consegna); in questa ultima ipotesi, al momento della consegna dei beni dovrà essere emesso un documento sostitutivo, ovvero il Ddt, dal quale emergano i dati dell’operazione.
Per le somministrazioni di alimenti e bevande, invece, l’obbligo scatta al momento del pagamento del corrispettivo. Si ricorda che fino al 30 giugno 2019, prorogato al 30 settembre 2019 per i contribuenti mensili, non si applicano sanzioni se la fattura viene emessa entro il termine della liquidazione del periodo di effettuazione dell’operazione e che la sanzione è ridotta dell’80% se la fattura è emessa entro il termine della liquidazione successiva.
A partire dal 1° luglio 2019, la fattura immediata potrà essere emessa entro 10 giorni dal momento di effettuazione, quindi entro 10 giorni successivi alla consegna, per le cessioni di beni, ed entro 10 giorni dal pagamento se prestazioni di servizi.