Iva, per il rimborso il deposito non basta
Le operazioni non soggette ad imposta effettuate nel deposito Iva non integrano i presupposti per il rimborso
Le operazioni non soggette ad imposta effettuate nel deposito Iva non integrano i presupposti individuati dalla norma per richiedere il rimborso del credito Iva che, al più, può essere oggetto di cessione, se preventivamente indicato in dichiarazione.
L'agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello 469 di ieri, fa seguito a due quesiti posti da un contribuente che svolge prevalentemente operazioni relative a cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito Iva.
In particolare, interesse del contribuente è quello di poter richiedere a rimborso il credito Iva risultante dalla propria attività includendo le cessioni senza addebito dell'imposta, in quanto realizzate appunto con introduzione dei beni nel deposito Iva, fra le operazioni attive rilevanti ai fini del calcolo del requisito dell'aliquota media, al ricorrere del quale l'eccedenza di Iva detraibile può essere chiesta a rimborso.
Ebbene, secondo l'Agenzia, nel caso prospettato non può ritenersi integrato il presupposto oggettivo richiesto dall'articolo 30, secondo comma, lettera a) del decreto Iva, consistente nell'esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta ad aliquote inferiori rispetto a quelle degli acquisti.
Questo perché le operazioni non assoggettate ad imposta effettuate nel deposito Iva non possono partecipare al calcolo dell'aliquota media. Per espressa previsione normativa rientrano, infatti, nel calcolo dell'aliquota media ai fini del rimborso dell'eccedenza di imposta, solamente le operazioni per le quali non è applicata alcuna aliquota Iva (le cosiddette operazioni ad “aliquota zero”), effettuate in regime di reverse charge ovvero di split payment.
In questa situazione, quindi, considerando che le operazioni realizzate dall'istante non limitano comunque il diritto alla detrazione, il rimborso può essere richiesto se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili.
Altra soluzione potrebbe essere quella di procedere con la cessione del credito a terzi. In proposito, l'istante ha richiesto all'Agenzia la possibilità di cedere un credito tributario “futuro”, ovvero non ancora indicato in dichiarazione.
Anche in questo caso l'Agenzia nega tale possibilità, considerando che la cessione anticipata del credito tributario, valida civilisticamente tra le parti, acquista efficacia anche ai fini fiscali soltanto quando il medesimo credito è chiesto a rimborso nella dichiarazione Iva annuale ovvero nel modello di rimborso Iva trimestrale Iva/Tr. Peraltro, è essenziale redigere l'atto di cessione nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio e successivamente notificato all'ufficio competente; ferma restando la necessità che tale notifica dell'atto di cessione del credito così redatto venga effettuata dopo la presentazione della dichiarazione o del modello in cui confluisce il credito futuro ceduto e richiesto a rimborso, perché è solo da tale data che il credito Iva spettante diviene certo e definitivo, cristallizzandosi nella scelta operata dal contribuente.