Imposte

Iva, note di debito emesse solo dal cedente

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di Federica Polsinelli e Benedetto Santacroce

Ai fini Iva le note di debito vanno emesse solo dal cedente/prestatore, non potendo il cessionario/committente avvalersi di tale strumento per effettuare una variazione di imponibile e/o imposta dovute, ad esempio, a fronte di resi o contestazioni. Tale nota può, però, avere valenza ai fini delle imposte dirette.

L’attesa conferma arriva con la risposta 172, resa in sede di interpello nella giornata di ieri, che stigmatizza come irregolare una prassi aziendale - consolidatasi nel tempo - attraverso cui le imprese procedono a rettificare l’imponibile e l’Iva di un’operazione di acquisto, anziché attendere l’emissione della nota di credito da parte del cedente/prestatore.

Invero, già nei punti 6.1 e 6.2 del provvedimento direttoriale n. 89757 del 30 aprile 2018, emanato in attuazione del nuovo obbligo della fattura elettronica, era stato precisato che il Sistema di interscambio (Sdi) gestisce solo le note di variazione emesse dal cedente/prestatore, non accettando le richieste del cessionario/committente di variazioni ex articolo 26 del Dpr 633/72.

È in questo nuovo contesto tecnico-normativo che si inserisce il chiarimento reso dall’agenzia all’istante, produttore operante nel settore della «Grande distribuzione organizzata» (Gdo). Entrando nel dettaglio, il contribuente chiedeva se la nota di debito eventualmente emessa dal cessionario/committente a fronte di una riduzione del prezzo inziale per la concessione di sconti o abbuoni previsti contrattualmente (accordo integrativo nel caso in commento), fosse da ritenere irregolare in toto o solo sotto il profilo Iva.

La risposta dell’agenzia richiama in primo luogo l’articolo 26, comma 2 del decreto Iva e chiarisce in modo puntuale che il solo soggetto legittimato a procedere è il cedente/prestatore, essendo il cessionario/committente impossibilitato ad emettere una nota di variazione che riduca l’ammontare imponibile o l’imposta dell’originaria operazione.

Con l’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica non è mutata tale previsione, ragion per cui il SdI non gestisce le note di debito emesse dal cessionario/committente, escludendo qualsiasi richiesta (documento o nota) non espressamente prevista da una disposizione normativa. Viene tuttavia fatta salva l’ipotesi di una nota emessa in nome e per conto del cedente/prestatore, in linea con le indicazioni dettate dall’articolo 21 del Dpr 633/72 e dalla risoluzione n. 36/E del 7 febbraio 2008.

Infine, l’agenzia opera un fondamentale distinguo tra le note di debito emesse ai fini Iva e quelle emesse ai fini delle dirette. Queste ultime – sia analogiche o elettroniche extra Sdi - possono essere utilizzate dal cessionario/committente per rettificare, esclusivamente sul piano finanziario, il documento originario, alla condizione che ciò avvenga in presenza di idonea documentazione.

Alla luce di tutto quanto sopra, è chiaro che la prassi non proprio conforme al dettato normativo ma fortemente diffusa tra le imprese viene ora ufficialmente messa fuori gioco. Ad ogni modo, il cessionario può in tale ipotesi inviare al fornitore una richiesta di emissione di una nota di credito con l’abbuono corrispondente con un canale diverso dal Sdi.

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