Iva, il pro rata è zero se il corrispettivo da vendita di gratta e vinci è costituito dall’aggio
Qualora il corrispettivo fosse costituito dal prezzo di rivendita praticato al pubblico, occorrerà calcolare il pro rata, distinguendo la parte esente relativa all’aggio
L’aggio relativo alla vendita delle lotterie nazionali e delle lotterie istantanee (gratta e vinci) costituiscono operazioni esenti a norma dell’articolo 10, punto n. 6, del decreto Iva, Dpr 633/1972. In linea generale, le operazioni di cui all’articolo 74, comma 1, del medesimo Dpr 633/1972 non limitano il diritto alla detrazione dell’imposta. Come precisato nella circolare 98/E/2000, le suddette operazioni devono essere computate in base al corrispettivo che, sulla base degli accordi contrattuali, è dovuto al rivenditore che, a seconda dei casi, può essere costituito da un aggio sulle vendite, ovvero dall’intero prezzo di rivendita praticato al pubblico. Ebbene, nel caso di specie, se il corrispettivo è costituito dall’aggio, l’intera attività separata avrà un pro rata di detraibilità pari a zero; qualora invece il corrispettivo fosse costituito dal prezzo di rivendita praticato al pubblico, occorrerà calcolare il pro rata, distinguendo la parte esente del corrispettivo (aggio).
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