Imposte

Iva sui trasporti internazionali con presunzione di imponibilità

Proposto un automatismo con imposta a carico del committente. I servizi effettuati da spedizionieri qualificati restano senza prelievo

Presunzione di imponibilità Iva per il servizio di trasporto internazionale reso al committente che non è un esportatore o importatore, a meno che il servizio sia reso a coloro che effettuano servizi relativi alle operazioni doganali.

Con la circolare 2/2023 Assonime torna ad occuparsi del complesso tema dei profili Iva legati ai servizi internazionali. Anzitutto riscontra come le recenti pronunce di prassi della agenzia delle Entrate che si sono succedute in questi ultimi mesi non siano propriamente coerenti fra loro e, proprio per fornire agli operatori una lettura chiara e semplificata della norma che è stata recentemente modificata per renderla più conforme al diritto unionale, propone una semplificazione.

L’articolo 9 del decreto Iva, successivamente alla pronuncia della Corte di giustizia Ue relativa alla causa C-288/19, sia stato modificato al fine di assicurare l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla direttiva Iva che, all’articolo 146, prevede che l’esenzione stabilita per i trasporti internazionali non si applica ad una prestazione di servizi relativa ad un’operazione di trasporto di beni verso un paese terzo, laddove tali servizi non siano forniti direttamente al mittente o al destinatario dei beni.

Sostanzialmente, quindi, la non imponibilità sarebbe subordinata all’esistenza di un requisito oggettivo, la natura del servizio, ed a un requisito soggettivo, ovvero che il committente del servizio debba essere il mittente o il destinatario dei beni. Più in dettaglio, la Corte di giustizia individua tra i soggetti interessati l’esportatore, l’importatore e il destinatario della merce, mentre il legislatore nazionale ha riconosciuto il beneficio della non imponibilità Iva anche al servizio di trasporto reso agli speditori che stipulano il contratto di trasporto sulla base di un mandato e a coloro che effettuano servizi relativi alle operazioni doganali. Entrambe queste categorie di soggetti sono quelle indicate al n. 4 del comma 1 dell’articolo 9.

Ebbene, secondo Assonime, il riferimento ai servizi di spedizione potrebbe indurre a ritenere che la non imponibilità possa applicarsi in tutti i casi in cui il subtrasporto abbia come committente uno spedizioniere, ampliando di fatto l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio della non imponibilità. La situazione si complicherebbe ulteriormente nelle complesse operazioni a catena.

Per semplificare l’applicazione della norma, sollecitando al contempo un chiarimento da parte delle Entrate, Assonime propone di prevedere una presunzione di imponibilità del trasporto reso al committente, salva la possibilità di questo di attestare il possesso dei requisiti di cui al n. 4, comma 1, dell’articolo 9.

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