L’acconto Irap non versato per l’esonero Covid nel rigo IR25 non può eccedere il 50% di quanto dovuto
Società cessata soggetta agli Isa
L’articolo 24 del decreto legge 34/2020 consente di non versare il saldo 2019 e la prima rata dell’acconto Irap dovuta per il 2020. Nel modello Irap 2021, in applicazione della circolare 27/E/2020, è stato previsto un apposito campo, nel rigo IR25, colonna 2 denominato «Articolo 24 – decreto legge 34/2020», dove indicare l’acconto figurativo non versato che viene scomputato dall’Irap dovuta per determinare il saldo a debito (rigo IR26) o a credito (rigo IR27). Nel suddetto campo va indicato l’ammontare del primo acconto “figurativo”, non versato, che non può mai eccedere il 40% ovvero il 50% (per i soggetti Isa, cioè i soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il periodo d’imposta 2020, pari a 200 nel quesito (rigo IR21). Seguendo tale impostazione nel caso del lettore nel campo 2 del rigo IR25 deve essere indicato un ammontare pari a 80 o a 100 se soggetto agli Isa con un conseguente saldo da riportare al rigo IR26 pari a 120 o a 100 se soggetto Isa.
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