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Detrazione da chiarire sull’affitto per studenti fuori sede si applica al programma Erasmus

Erasmus in Francia

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di Giuseppe Merlino

La domanda

Uno studente iscritto a un’università italiana, che dista oltre 100 km dalla residenza, frequenta, in base al programma Erasmus, un’università francese per alcuni mesi, sempre oltre 100 km.
È possibile fruire della detrazione prevista per le spese relative ai canoni di locazione per studenti fuori sede, tenuto conto che con programma Erasmus l’iscrizione al corso di laurea non è presso la facoltà estera (circolare 13/E del 31 maggio 2019) bensì presso quella italiana? In caso di risposta affermativa, la detrazione spetta anche in caso di contratto di locazione residenziale non registrato (registrazione non obbligatoria in Francia)? La detrazione spetta anche in caso di sub-locazione (contratto legale in Francia)? Rigo da E8 a E10, codice 40: è possibile fruire della detrazione per le spese di abbonamento al trasporto pubblico locale sostenute nella città estera dove ha sede l’università frequentata per l’Erasmus?
D. S. – Pordenone

L’agenzia delle Entrate, con la circolare 13/E/2019, ha ribadito che alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione dei canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede (ex articolo 15, comma 1, lettera i-sexies e lettera i-sexies.01, del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986) spetta anche a studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università situata fuori dal territorio nazionale, purché sia ubicata in uno degli Stati dell’Unione europea, ovvero in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo. La detrazione del canone è subordinata alla sola stipula (o al rinnovo) di contratti di locazione e di ospitalità, ovvero di atti di assegnazione in godimento senza altra indicazione. Non è stato, tuttavia, chiarito se l’agevolazione può essere riconosciuta per gli studenti fuori sede con il programma Erasmus. Alcuni esperti ritengono che, per fruire dell’agevolazione, sia sufficiente il dato fattuale della frequenza, formalmente attestata, di un ordinario corso di laurea (anche se di durata limitata nel tempo oppure organizzato/finanziato nell’ambito di un programma Erasmus) presso un’università di uno Stato membro Ue o aderente all’accordo sullo spazio economico europeo. In relazione alla “sublocazione”, il sopra citato documento di prassi chiarisce che il beneficio fiscale non può essere esteso alle ipotesi del “subcontratto” in quanto non contemplato tra gli schemi contrattuali indicati nell'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986). Evidenzia altresì che, in assenza di tale previsione, poiché la norma non è suscettibile di interpretazione estensiva, la detrazione in argomento non è fruibile per i contratti di sublocazione (circolare 21/2010, risposta 4.3). Per quanto riguarda la detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera i-decies, del Tuir, questa fa riferimento (solo) alle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale in ambito nazionale.

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